IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

 

Visto lo statuto di questo Ateneo emanato con decreto rettorale del 29 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996.

 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con il quale sono stati regolamentati gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da destinare a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;

 

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998 con il quale il MURST ha determinato l'importo e i criteri per il conferimento degli assegni istituiti con l’art. 51 della legge 449/97;

 

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2004 con il quale il MIUR ha rivalutato l'importo minimo e massimo degli assegni istituiti con il già citato art. 51 della legge 449/97;

 

Visto il regolamento per il conferimento dei suindicati assegni, adottato da questa Università ed emanato con decreto rettorale n. 357 del 27 aprile 2011;

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali, nella seduta del 17 maggio 2011, ha approvato l’attivazione di 1 assegno di ricerca annuale responsabile scientifico prof. Antonio Tiezzi, finanziato per €. 10.481,34 sul fondo finanziamento MIPAF BBB (res. Dr.G.M.Balestra, DiPROP) e per €. 8.531,70 sul fondo dipartimentale F.S.1.01.09 “Spese per assegni di ricerca”, che accoglie il cofinanziamento MIUR/Ateneo/Dipartimento;

 

 

D E C R E T A

 

 

Art. 1

 

E’ indetta presso il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi della Tuscia una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione del seguente assegno di durata annuale, eventualmente rinnovabile, per collaborazione ad attività di ricerca dell'importo annuo di € 16.138,00 al lordo degli oneri INPS a carico dell’assegnista:

a) N. 1 assegno per la ricerca “Individuazione e caratterizzazione di molecole di origine vegetale per potenziali applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche” – s.s.d. BIO/01 Botanica generale.

L'attività di collaborazione alla ricerca riguarderà: Individuazione e caratterizzazione chimica e biologica di molecole di origine vegetale che possano in prospettiva permettere applicazioni di tipo farmaceutico e biotecnologico. Le indagini saranno condotte sia con procedure e tecniche di tipo biologico, quali colture di cellule batteriche, animali e umane, ottenimento di anticorpi monoclonali da topo, anticorpi ricombinanti da batteri, procedure di immunofluorescenza, dosaggi di proliferazione cellulare per mezzo di Sali di tetrazolio, che chimico, quali procedure di estrazioni con solventi differenti, procedure di cromatografia su strato sottile(TLC) e cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC), spettrometria di massa (LC-MS), risonanza magnetica nucleare (NMR). I risultati della ricerca potranno permettere di attivare collaborazioni con aziende di ricerca ed industrie farmaceutiche e biotecnologiche. L’attività di ricerca verrà svolta anche in collaborazione con gruppi di ricerca italiani ed internazionali.

-         TITOLI E COLLOQUIO

I titoli ed il colloquio dei candidati verteranno sull’esperienza nell’uso di tecniche di Botanica generale e Biotecnologie Vegetali.

 

Art. 2

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

 

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 427 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.

 

Art. 3

Requisiti generali di ammissione

 

Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni studiosi italiani o appartenenti alla UE in possesso di curriculum scientifico-professionale attinente all'attività di ricerca da svolgere, con esclusione del personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e di enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'ENEA, dell'ASI. nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Requisito obbligatorio è il possesso del diploma di laurea (corso di studio di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M.509/99), laurea specialistica ex art.3, c.1, lett.b) D.M.509/99, o laurea magistrale ex art.3,c.1, lett.b) D.M.270/2004.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti.

 

Art. 4

Domanda, termine di presentazione, titoli e curriculum professionale

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al Dipartimento di Scienze Ambientali – DIBAF - Università degli Studi della Tuscia – Largo dell’Università – Blocco D - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di affissione del bando all'albo dell'Ateneo e del Dipartimento.

Il bando sarà altresì pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo (http://www.unitus.it/).

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive di dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato.

Tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in unica copia:

a)      certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea,

b)      certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca con l'indicazione del corso seguito, qualora posseduto,

c)      documenti e titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, che si ritengono utili ai fini della selezione (pubblicazioni, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),

d)      curriculum vitae et studiorum attestante la propria attività scientifica e professionale.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa o altra Amministrazione ai quali dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

I titoli devono essere prodotti in carta libera.

Le pubblicazioni sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in semplice fotocopia, purché siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che consentano l'identificazione dell'opera.

Per i lavori stampati all'estero deve, altresì, risultare la data di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.

I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti e titoli di cui ai punti a), b) e c) mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì  dimostrarne il possesso mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge  4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

A tali fini i candidati possono compilare l’allegato 2 al presente bando.

 

Art. 5

Dichiarazioni da formulare nella domanda

 

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome, ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

a)      la data ed il luogo di nascita;

b)      la cittadinanza posseduta;

c)      il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del bando ai fini dell'ammissione con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e la data di conseguimento.

d)      di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);

e)      di non essere dipendente di ruolo delle Università, degli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI;

Ai sensi dell'art. 3 della legge 15.5.97, n. 127, la firma del candidato in calce alla domanda di partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

 

Art. 6

Selezione e formazione delle graduatorie

 

La selezione è per titoli e colloquio.

Ai titoli sono riservati 40 punti e al colloquio 60 punti.

La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i relativi punteggi.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata da parte della commissione giudicatrice prima del colloquio.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito nella valutazione dei titoli una votazione di almeno 10 punti dei 40 disponibili.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione all'albo ufficiale del Dipartimento.

Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, il punteggio riportato nella valutazione dei titoli verrà comunicato anche contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.

Il colloquio verterà su argomenti attinenti il programma di ricerca per il quale è stato bandito l'assegno.

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 15 punti dei 60 disponibili.

La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà il colloquio verrà data ai candidati almeno venti giorni prima dello svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r.

Per avere accesso all'aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione redige l'elenco dei candidati esaminati con i voti da ciascuno riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo della sede d'esame.

Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito in ordine decrescente sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più giovane di età.

Gli assegni di ricerca, così come determinati dall'art. 1 del presente bando sono conferiti ai candidati vincitori della selezione.

Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione dell'assegno, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei, secondo l'ordine della rispettive graduatoria.

Le graduatorie saranno approvate con decreto del direttore del dipartimento e saranno affisse all'albo del Dipartimento.

 

Art. 7

Commissione esaminatrice

 

La commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore di Dipartimento, sarà composta ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno per il conferimento degli assegni per collaborazioni ad attività di ricerca.

Al termine dei propri lavori, che dovranno concludersi entro sessanta giorni, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Al fine di garantire la pubblicità riguardo alla composizione della commissione esaminatrice, il decreto di nomina della stessa verrà affisso all'albo ufficiale del Dipartimento.

 

Art. 8

Conferimento degli assegni di ricerca

 

Gli assegni sono conferiti mediante stipula di contratto di diritto privato sottoscritto dal Direttore di Dipartimento. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

Gli assegni decorrono improrogabilmente dal mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. Il pagamento è effettuato in rate mensili posticipate, di uguale ammontare.

Il pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato al deposito presso la segreteria amministrativa del Centro della relazione prevista al quinto comma dell'art. 12 del regolamento.

L'assegnista sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo.

Copia del regolamento sarà consegnata a ciascun titolare di assegno all'atto della stipula del contratto.

Decadono dal diritto al conferimento dell’assegno coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.

Il contratto è risolto, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dall’organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l’attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.

Il contratto è risolto, altresì, per violazione del regime delle incompatibilità stabilita dal successivo art. 9, oltre che in caso di giudizio negativo espresso sull’attività di ricerca, ai sensi dell’ art. 15 del regolamento.

L’assegnista ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto formalizzando un preavviso di almeno 30 giorni. La risoluzione decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.

Al termine del contratto, il titolare di assegno deve presentare una relazione sull’attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal responsabile dell’attività di ricerca verrà inviata all’Ufficio Ricerca, per il tramite del Direttore della Struttura.

Il pagamento dell’ultima rata dell’assegno è subordinato al deposito della predetta relazione.

 

Art. 9

Disciplina del cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni.

 

La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitari, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.

L’assegno, individuale e indivisibile, non può essere cumulato – a pena di decadenza – con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni, oltre che con i proventi da attività professionali o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo. Per tutta la durata dell’assegno è inibito l’esercizio di attività libero professionali o lo svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.

I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di docenza universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la decadenza dal contratto.

Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, anche nell’ambito di convenzioni dell’Ateneo, previa autorizzazione dell’organo collegiale di direzione della struttura di afferenza, sentito il parere del responsabile dell’attività di ricerca, a condizione che l’incarico:

a) sia occasionale e di breve durata;

b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di

assegno;

c) in relazione alle attività svolte non rechi, comunque, pregiudizio all’Ateneo.

I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un’attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, titolare di assegno di ricerca, è collocato in aspettativa senza assegni.

L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi in caso di gravidanza e malattia. Tali periodi non rilevano, comunque, ai fini della durata complessiva dell’assegno. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.

 

Art. 10

Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

 

Il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa con sede amministrativa presso l’Università degli Studi della Tuscia o in Università ad essa consorziate, fermo restando il superamento delle prove di ammissione al dottorato medesimo.

A tal fine, il Senato Accademico, su proposta motivata del Coordinatore responsabile del corso di dottorato di ricerca, approvata dal Consiglio del Dipartimento presso il quale afferisce il corso, stabilisce, per ogni ciclo attivato, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il numero massimo dei posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a frequentare i corsi di dottorato.

I titolari di assegni di cui al presente regolamento, vincitori del concorso di ammissione al dottorato di ricerca non usufruiscono delle corrispondenti borse di studio che vengono devolute – nel limite dei posti soprannumerari di cui al precedente comma – agli idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito del dottorato di ricerca.

 

Art. 11

Modalità e procedure per il rinnovo

 

Gli assegni di cui al presente bando possono essere rinnovati con lo stesso contraente nel limite massimo previsto dall'art. 9 del regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

L'eventuale rinnovo, sulla base delle esigenze della struttura alla quale afferisce il programma di ricerca, dovrà essere richiesto dal responsabile dell'attività di ricerca almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni del regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca e le norme previste in materia.

 

 

Viterbo, 31 maggio 2011                                                IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

                                                                                                  Prof.ssa Anna Maria Fausto


Allegato 1

 

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

(da inviarsi su carta libera)

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali - DIBAF

Università degli Studi della Tuscia

Largo dell’Università – Blocco D

01100 Viterbo

 

Il sottoscritto (1) ………………………………………… nato a ……………………………………. (provincia di ……. ) il …………… e residente in …………………………………..C.A.P. ……….. (provincia di ……..) Via …………………………………………… n. …….. tel. ………………... ,

 

C H I E D E

 

di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.D.D. n. 19/2011 del 31/05/2011, per l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli Studi della Tuscia nell'ambito del seguente programma:(2) ……………………………………………………………………… contrassegnato con la lettera “A” afferente al Dipartimento di Scienze Ambientali - DIBAF.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

 

·        di essere cittadino italiano (3) o di uno Stato membro della Comunità economica europea o cittadino extracomunitario;

 

·        di essere in possesso della laurea in (4) ………………….. conseguita in data ………….. presso l'Università di …………………………………….. con il punteggio di……………;

 

·        di essere in possesso del diploma di dottore di ricerca in ………………………………….(3) conseguito il …………… (ovvero di aver superato in data ……………. l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in …………………………..……………..) presso l'Università di …………………………………………., sede amministrativa del dottorato;

 

·        di non essere dipendente di ruolo degli Enti indicati al primo comma dell'art. 3 del bando;

 

·        di richiedere i seguenti benefici di cui alla legge 104/92 ....................................................... e a tal fine allega certificazione relativa al proprio handicap (5);

 

·        di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; (limitatamente ai cittadini stranieri).

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

 

§         certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea,

§         certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca con l'indicazione del corso seguito, qualora posseduto,

§         documenti e titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, che si ritengono utili ai fini della selezione (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero, ecc..),

§         pubblicazioni e relativo elenco, tesi di laurea, ecc.

§         curriculum della propria attività scientifica e professionale.

 

Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del medesimo:

- nome e cognome;

- via ..................... n. ... tel. ...../..........;

- C.A.P. ...... città ....................... (provincia ........).

 

Data ..........

Firma ....................

=============================

(1)   Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome;

 

(2)   specificare con precisione il programma di ricerca a cui si intende partecipare; i candidati dovranno produrre una singola domanda per ogni programma a cui intendono partecipare;

 

(3)   ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

 

(4)   Per i partecipanti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal senato accademico. A tal fine i candidati dovranno allegare ai titoli la traduzione in lingua italiana e la dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono stati conseguiti, rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto, nonché‚ il relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti.

 

(5)   Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/92.

 

n.b. I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea possono dimostrare la conformità all’originale dei documenti e dei titoli mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. Possono altresì dimostrarne il possesso mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge  4.11.1968, n. 15 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

A tali fini i candidati possono compilare l’allegato 2 al presente bando.


 

                                                                                                                          ALLEGATO  2

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 2 legge n. 15/1968 e art. 1, D.P.R. n. 403/1998)

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 4 legge n. 15/1968 e art. 2, D.P.R. n. 403/1998)

 

IL  SOTTOSCRITTO

 

Cognome __________________________________________________________________________

                                                     (per le donne indicare il cognome da nubile)

 

nome ______________________________ codice  fiscale ___________________________________

 

nato a ____________________________  (provincia ______________ ) il __________________

 

attualmente residente a _______________________________________ (provincia  ______________)

 

indirizzo ___________________________________ c.a.p. _____­_______ telefono n. ____________

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495,496 del codice penale e delle leggi speciali in materia

 

DICHIARA

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                        Luogo e data ________________________

                                                                                                          Il dichiarante

 

                                                                                  _________________________________