D.R. n. 591/99

 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

 

VISTO lo statuto di questo Ateneo  emanato con decreto rettorale  del 29  luglio

      1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1996.

 

VISTO l'art. 51, comma 6, della  legge 27 dicembre  1997, n. 449,  con il  quale

      sono stati istituiti  gli assegni  per la  collaborazione ad  attività  di

      ricerca da  destinare a  dottori  di ricerca  o laureati  in  possesso  di

      curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività

      di ricerca;

 

VISTO il decreto  ministeriale  11  febbraio  1998 con  il  quale  il  MURST  ha

      determinato l'importo  e  i  criteri per  il  conferimento  degli  assegni

      istituiti con il già citato art. 51 della legge 449/97;

 

VISTO al riguardo il  regolamento per  il conferimento dei  suindicati  assegni,

      adottato da questa Università ed emanato con decreto rettorale n. 603 del

      6 agosto 1998;

 

CONSIDERATO che  il Consiglio  di  Amm.ne, nella  seduta del  18.5.99,  a  norma

      dell'art. 11, comma 4, del  Regolamento per il conferimento degli  assegni

      per la collaborazione ad attività di ricerca sopracitato, ha approvato  la

      deliberazione del  Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  dell'Ambiente

      forestale e delle sue risorse dell'11.2.99, ai fini dell'attivazione di n.

      1 assegno di ricerca dell'importo  di œ 25.000.000 sui  fondi relativi  al

      programma di ricerca EURASIA-NET;

 

                                 D E C R E T A

 

                                     Art. 1

                          Concorso e numero dei posti

 

     E' indetta presso questa Università  una selezione pubblica,  per titoli  e

colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per collaborazioni ad attività  di

ricerca, di durata  annuale, dell'importo  di œ. 25.000.000  a.l., afferente  al

Dipartimento di  Scienze dell'ambiente  forestale  e delle  sue risorse  per  la

ricerca  "A  contribution  to  the  development   of  a  joint  Europe  -   Asia

collaboration  in  understanding  carbon  and  water  exchanges  of  terrestrial

ecosystems".

     L'attività  di  collaborazione   alla  ricerca   riguarderà:  sviluppo   di

metodologie di telerilevamento per l'analisi dei parametri ecofisiologici  delle

foreste boreali siberiane.

 

                                     Art. 2

               Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

 

     Agli assegni  si applicano,  in  materia fiscale,  le disposizioni  di  cui

all'art.  4  della  legge  13.8.1984,  n.  476,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2,  commi

26 e seguenti, della legge 8.8.1995, n. 335, come modificato dall'art. 59, comma

16, della legge n. 449 del 27.12.1997.

     L'Università provvede  alle  coperture assicurative  per  infortuni  e  per

responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito

dell'espletamento della loro attività di ricerca.

 

                                     Art. 3

                        Requisiti generali di ammissione

 

     Possono partecipare alle  selezioni pubbliche indette  per il  conferimento

degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca e  i

laureati  in   possesso  di   curriculum   scientifico-professionale   attinente

all'attività di  ricerca da  svolgere,  con esclusione  del personale  di  ruolo

presso le Università, gli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano,  gli

enti pubblici  e le  istituzioni  di ricerca  di cui  all'art.  8  del  D.P.C.M.

30.12.1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.

     I partecipanti devono  essere cittadini italiani  o appartenere  all'Unione

europea. Possono altresì partecipare alle selezioni i cittadini  extracomunitari

purché in possesso  del titolo  di dottore  di ricerca.  Per i  partecipanti  in

possesso di titoli  di studio  conseguiti all'estero l'equipollenza  dei  titoli

sarà deliberata dal senato accademico. A tal fine i candidati dovranno  allegare

ai titoli la  traduzione in  lingua italiana e  la dichiarazione  di valore  dei

titoli nel Paese dove sono stati conseguiti, rilasciata dall'Ambasciata italiana

del posto, nonché il relativo curriculum degli studi e gli esami sostenuti.

     I cittadini  stranieri  dovranno avere  adeguata  conoscenza  della  lingua

italiana.

     I requisiti prescritti devono essere  posseduti alla data  di scadenza  del

termine stabilito  nel presente  bando  per la  presentazione della  domanda  di

ammissione.

     I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

     L'Amministrazione  può  disporre,  in  ogni   momento,  con   provvedimento

motivato, l'esclusione dalla  procedura concorsuale  per difetto  dei  requisiti

prescritti.

 

 

                                     Art. 4

                       Domanda, termine di presentazione,

                       titoli e curriculum professionale

 

     La domanda di  ammissione alla  selezione, redatta  in carta  libera,  deve

essere indirizzata e presentata direttamente  o a mezzo di raccomandata  postale

con avviso di  ricevimento all'Università  degli Studi  della Tuscia  -  Ufficio

concorsi - Via S. Giovanni Decollato 1 - Viterbo, entro il termine perentorio di

giorni trenta a  decorrere dalla  data di  pubblicazione dell'avviso  del  bando

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale  Concorsi

ed esami.

     Il bando sarà  affisso all'albo  dell'Ateneo e delle  strutture di  ricerca

assegnatarie  e   sarà   pubblicato  anche   sul   sito   Internet   dell'Ateneo

http://www.unitus.it.  sotto  la  voce  Relazioni  culturali  (comunicazioni   -

decreti).

     Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  le  domande  spedite  a  mezzo

raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine  fa

fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     Non saranno prese  in considerazione  le domande non  sottoscritte,  quelle

prive di dati anagrafici  e quelle  che, per qualsiasi  causa, dovessero  essere

prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato.

     Tutte le comunicazioni  riguardanti la  selezione indetta con  il  presente

decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con tassa  a

carico del destinatario.

     L'Amministrazione  non  assume   responsabilità  per   la  dispersione   di

comunicazioni dipendente  da inesatta  indicazione  del recapito  da  parte  del

concorrente  o  da  mancata,  oppure  tardiva,  comunicazione  del   cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, né  per gli eventuali disguidi postali  o

telegrafici o comunque imputabili a  fatto di terzi, a caso  fortuito o a  forza

maggiore.

     Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione,in unica copia:

a - certificato di  laurea  con  l'indicazione  delle  votazioni  riportate  nei

    singoli esami di profitto e nell'esame di laurea,

b - certificato comprovante l'acquisizione del  titolo di dottore  di ricerca  o

    l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo  di

    dottore di ricerca con l'indicazione del corso seguito, qualora posseduto,

c - documenti e titoli, unitamente ad un  elenco degli stessi, che si  ritengono

    utili ai fini della selezione  (pubblicazioni, diplomi di  specializzazione,

    attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream,  conseguiti

    in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia

    che all'estero, tesi di laurea, ecc..),

d - curriculum della propria attività scientifica e professionale.

     Non saranno valutati  titoli eventualmente  già prodotti a  questa o  altra

Amministrazione ai  quali  dovesse  essere  fatto  riferimento,    titoli  che

dovessero pervenire a  questa Università  dopo il termine  per la  presentazione

delle domande di ammissione.

     I titoli devono  essere prodotti  in carta libera  ovvero, ai  sensi  delle

vigenti disposizioni, in fotocopia accompagnata da autocertificazione attestante

la conformità degli stessi all'originale od infine sostituiti con  dichiarazioni

sottoscritte dall'interessato.  Per  i  fini suddetti  è  stato  predisposto  il

fac-simile allegato al presente bando (Allegato 2).

     Le pubblicazioni sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in

semplice  fotocopia,  purché  siano  evidenti  l'autore,  l'editore,  il  titolo

dell'opera, il  luogo di  pubblicazione  ed il  numero dell'opera  da  cui  sono

ricavate, ovvero le  informazioni equivalenti  che consentano  l'identificazione

dell'opera.

     Per i  lavori stampati  all'estero  deve, altresì,  risultare  la  data  di

pubblicazione. Per  i lavori  stampati  in Italia  devono essere  adempiuti  gli

obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945,

n. 660.

 

                                     Art. 5

                    Dichiarazioni da formulare nella domanda

     Nella domanda  il candidato,  oltre  il cognome,  il nome,  ed  il  preciso

domicilio eletto ai fini della  partecipazione alla procedura, deve  dichiarare,

sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) la cittadinanza posseduta;

c) il possesso del  titolo di  studio richiesto dall'art.  3 del  bando ai  fini

   dell'ammissione con l'indicazione dell'Università che  lo ha rilasciato e  la

   data di conseguimento.

d) di avere adeguata  conoscenza della  lingua italiana  (solo per  i  cittadini

   stranieri);

e) di non  essere  dipendente  di  ruolo  delle  Università,  degli  Osservatori

   astronomici, astrofisici e Vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni

   di ricerca  di cui  all'art.  8 del  D.P.C.M. 30  dicembre  1993, n.  593,  e

   successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI;

     Ai sensi dell'art. 3 della legge 15.5.97, n. 127, la firma del candidato in

calce  alla  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  non  è  soggetta   ad

autenticazione.

     I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.

104, dovranno  fare  esplicita  richiesta  in  relazione  al  proprio  handicap,

riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

                                    

                                     Art. 6

                    Selezione e formazione delle graduatorie

 

 

     La selezione è per titoli e colloquio.

     Ai titoli sono riservati 40 punti e al colloquio 60 punti.

     La commissione alla prima riunione  stabilisce i criteri e  le modalità  di

valutazione dei titoli e del colloquio  da formalizzare nei relativi verbali  al

fine di assegnare i relativi punteggi.

     La valutazione dei titoli,  previa individuazione dei  criteri generali,  è

effettuata da parte della commissione giudicatrice prima del colloquio.

     I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno  conseguito

nella  valutazione  dei  titoli  una  votazione  di  almeno  10  punti  dei   40

disponibili.

     I risultati della  valutazione dei  titoli saranno resi  noti ai  candidati

mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo.

     Limitatamente ai candidati ammessi a  sostenere il colloquio, il  punteggio

riportato nella valutazione  dei titoli verrà  comunicato anche  contestualmente

alla convocazione a sostenere il colloquio.

     Il colloquio verterà su argomenti attinenti il programma di ricerca per  il

quale è stato bandito l'assegno.

     Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti; la prova non si

intenderà superata se il candidato  non avrà conseguito almeno 15  punti dei  60

disponibili.

     La notizia del luogo, del  giorno e dell'ora in cui  si terrà il  colloquio

verrà data  ai candidati  almeno  venti giorni  prima  dello  svolgimento  dello

stesso, con raccomandata a.r. con tassa a carico del destinatario.

     Per avere  accesso all'aula  ove  si svolgerà  il  colloquio,  i  candidati

dovranno essere muniti di un documento  di riconoscimento valido ai sensi  delle

vigenti disposizioni.

     Al termine  di ogni  seduta  dedicata al  colloquio la  commissione  redige

l'elenco  dei  candidati  esaminati  con  i  voti  da  ciascuno  riportati  che,

sottoscritto dal presidente e dal  segretario, sarà affisso all'albo della  sede

d'esame.

     Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito

in ordine decrescente sommando il punteggio  dei titoli a quello del  colloquio.

In caso di parità di  punteggio tra due o  pi- candidati avrà  la precedenza  in

graduatoria il pi- giovane di età.

     L'assegno di ricerca, così come determinato dall'art. 1 del presente  bando

‚ conferito al candidato vincitore della selezione.

    La  graduatoria   di  merito   verrà   utilizzata  in   caso   di   rinuncia

dell'assegnatario  o  di  risoluzione  per  mancata  accettazione  dell'assegno;

l'assegno, in tal  caso, verrà  conferito ai  candidati secondo  l'ordine  della

graduatoria.

     La graduatoria sarà approvata con decreto rettorale e sarà affissa all'albo

dell'Ateneo.

 

                                     Art. 7

                            Commissione esaminatrice

 

     La commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, sarà  composta

ai sensi dell'art. 15 del regolamento interno per il conferimento degli  assegni

per collaborazioni ad attività di ricerca.

     Al termine  dei propri  lavori,  che dovranno  concludersi  entro  sessanta

giorni, la  commissione  redigerà  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di

valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun  candidato

e la graduatoria di merito.

     Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

     Al fine  di  garantire  la  pubblicità  riguardo  alla  composizione  della

commissione esaminatrice,  il  decreto  di nomina  della  stessa  verrà  affisso

all'albo ufficiale dell'Ateneo.

 

 

                                     Art. 8

                     Conferimento degli assegni di ricerca

 

     Il vincitore della  selezione instaura  mediante stipula di  un  contratto,

previa regolarizzazione in bollo della documentazione di cui alle lettere a, b e

c del precedente art. 4, un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale

rapporto  non   rientra  nella   configurazione  istituzionale   della   docenza

universitaria e del ruolo dei  ricercatori universitari e quindi  non può  avere

effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e

istituti universitari italiani.

     Il contratto di cui al presente articolo sarà sottoscritto dal vincitore  e

dal Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.

     L'assegno decorre improrogabilmente dal mese  successivo a quello in cui  è

stato stipulato  il  contratto.  Il  pagamento  è  effettuato  in  rate  mensili

posticipate, di uguale ammontare.

     Il pagamento dell'ultima rata dell'assegno è subordinato al deposito presso

il competente ufficio del Rettorato  della relazione prevista  al secondo  comma

dell'art. 19 del regolamento.

     L'assegnista  sarà  tenuto  a  rispettare  gli  adempimenti  previsti   dal

regolamento di Ateneo.

     Copia del regolamento sarà consegnata al titolare di assegno all'atto della

stipula del contratto.

     Decadono dal  diritto all'assegno  per  la collaborazione  ad  attività  di

ricerca  coloro  che,  entro  il   termine  fissato  dall'Amministrazione,   non

dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

     Possono essere  giustificati  soltanto  i ritardi  dovuti  a  gravi  motivi

debitamente documentati. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo

di godimento dell'assegno  verranno consentiti  ai vincitori che  dimostrino  di

dover soddisfare obblighi militari o  di trovarsi nelle condizioni previste  per

le lavoratrici madri (legge 30.12.1971, n. 1204).

     Coloro  che,  alla  data  di   ricezione  della  lettera  di   conferimento

dell'assegno  si  trovano   in  servizio   militare  sono  tenuti   ad   esibire

all'Amministrazione un  certificato  dell'autorità  militare,  nel  quale  dovrà

essere anche  indicata la  data  presumibile in  cui avrà  termine  il  servizio

stesso. Il titolare dell'assegno dovrà  comunque iniziare l'attività di  ricerca

dal primo giorno  del mese  successivo a  quello di  congedo. In  mancanza  sarà

dichiarato decaduto.

     Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di

ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed

ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile

di gravi e ripetute mancanze, è  avviata la procedura prescritta per  dichiarare

la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 18 del regolamento.

     Al termine  del contratto,  il  titolare di  assegno dovrà  presentare  una

relazione sull'attività svolta, la quale, debitamente vidimata dal  responsabile

dell'attività di ricerca verrà inviata al  Rettore per il tramite del  Direttore

della struttura.

 

 

                                     Art. 9

Disciplina del cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni.

 

     Gli assegni  non possono  essere  cumulati  con altre  borse  di  studio  a

qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre  istituzioni

nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di

ricerca dei titolari di assegni.

     L'assegno  è  individuale  ed  indivisibile.  I  beneficiari  non   possono

cumularlo - a pena di  decadenza - con  i proventi da  attività professionali  o

rapporto di lavoro svolti in  modo continuativo. Pertanto, per  tutta la  durata

dell'assegno, è  inibito  l'esercizio  di  attività  libero-professionali  o  lo

svolgimento in modo continuativo di rapporti di lavoro.

     I  titolari  di  assegni   non  possono  svolgere   incarichi  di   docenza

universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante contratto, ai  sensi

dell'art. 25 o art. 100, lettera d), del  D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e  successive

modificazioni e integrazioni, e dell'art.  1, comma 32, della legge  28.12.1996,

n. 549, nonché quelli di cui all'art. 4 del D.P.R. 162/1980.

     Lo svolgimento  delle attività  di  cui ai  commi  1, 2  e  3  comporta  la

decadenza dal contratto.

     Fermo restando l'integrale assolvimento  dei propri compiti  i titolari  di

assegni possono chiedere,  in via  eccezionale, di svolgere  incarichi  esterni,

previa autorizzazione dell'organo  collegiale di  direzione della  struttura  di

afferenza, sentito  il  parere  del responsabile  dell'attività  di  ricerca,  a

condizione che l'incarico:

a) sia occasionale e di breve durata,

b) non comporti un conflitto di interessi  con la specifica attività di  ricerca

   svolta dal titolare di assegno,

c) in  relazione  alle   attività  svolte  non   rechi,  comunque,   pregiudizio

   all'Ateneo.

     I titolari  degli  assegni  che intendono  svolgere,  ovvero  continuare  a

svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo  gratuito

presso   associazioni    di   volontariato    o    cooperative    a    carattere

socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività  senza

bisogno di preventiva autorizzazione, fermo restando, in ogni caso,  l'integrale

assolvimento dei propri compiti di ricerca.

     Il titolare di  assegno in  servizio presso pubbliche  amministrazioni  può

essere  collocato  in  aspettativa  senza  assegni  per  il  periodo  di  durata

dell'assegno.

     L'attività di  ricerca e  l'assegno  possono essere  sospesi  per  servizio

militare e civile di leva,  gravidanza e malattia, fermo  restando che  l'intera

durata dell'assegno non può essere  ridotta a causa delle suddette  sospensioni.

Non costituisce sospensione e,  conseguentemente, non va  recuperato un  periodo

complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni in un anno.

 

                                    Art. 10

       Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

 

     Il titolare di assegno può  frequentare corsi di dottorato  di ricerca  con

sede amministrativa presso l'Università degli Studi della Tuscia o in Università

ad essa consorziate anche in deroga al numero determinato, ai sensi dell'art. 70

del D.P.R. 11.7.1982,  n. 382,  fermo  restando il  superamento delle  prove  di

ammissione al dottorato medesimo.

     A tal fine,  il Senato  Accademico, su proposta  motivata del  Coordinatore

responsabile del  corso di  dottorato  di ricerca  approvata dal  Consiglio  del

Dipartimento presso il  quale afferisce  il corso,  stabilisce, per  ogni  ciclo

attivato previa pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale, il  numero massimo  dei

posti in soprannumero da riservare ai titolari di assegni ammessi a  frequentare

i corsi di dottorato.

     I titolari di assegno, vincitori del concorso di ammissione al dottorato di

ricerca non  usufruiscono  delle  corrispondenti borse  di  studio  che  vengono

devolute - nel limite dei posti soprannumerari di cui al precedente comma - agli

idonei utilmente collocati nelle graduatorie di merito del dottorato di ricerca.

                                   

                                   

                                    Art. 11

                      Modalità e procedure per il rinnovo

 

     L'assegno di cui  al presente  bando  può essere  rinnovato con  lo  stesso

contraente nel  limite massimo  previsto  dall'art. 2  del  regolamento  per  il

conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

     L'eventuale rinnovo, sulla base delle  esigenze della struttura alla  quale

afferisce il  programma di  ricerca,  dovrà essere  richiesto  dal  responsabile

dell'attività di ricerca almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

     Per le modalità e le procedure valgono le medesime disposizioni di cui agli

artt. 5 - secondo comma, 10 e 11 del regolamento.

     Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  valgono  le

disposizioni del regolamento  di Ateneo  per il  conferimento degli  assegni  di

ricerca e le norme previste in materia.

 

Viterbo, 8 giugno 1999                                                                       

                                             IL RETTORE

                                     Prof. G.T. Scarascia Mugnozza

DM/mc

 

 

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Allegato 1

 

               SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

                         (da inviarsi su carta libera)

 

                      Al Magnifico Rettore dell'Università

                            degli Studi della Tuscia

                        Via S. G. Decollato, 1 - Viterbo

 

     Il   sottoscritto    (1)    ..................................    nato    a

....................... (provincia di ........ ) il ................ e residente

in .............................C.A.P. ......... (provincia di ............) Via

...................................... n. ........ tel. .......... ,

                                  C H I E D E

di essere ammesso alla selezione pubblica,  per titoli e colloquio, indetta  con

D.R. n....... del..............,  per l'attribuzione  di un assegno,  di  durata

annuale, per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università  degli

Studi della Tuscia nell'ambito del  seguente programma: "A  contribution to  the

development of a joint Europe -  Asia collaboration in understanding carbon  and

water exanges of terrestrial  ecosystems" afferente al  Dipartimento di  Scienze

dell'ambiente forestale e delle sue risorse.

     A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

 

- di essere  cittadino  italiano  (2)  o di  uno  Stato  membro  della  Comunità

  economica europea o cittadino extracomunitario;

 

- di essere in possesso della laurea in (3).......................... conseguita

  in  data  ............presso  l'Università  di  .....................  con  il

  punteggio di........;

 

- di   essere   in   possesso   del   diploma   di   dottore   di   ricerca   in

  ...................... conseguito il ........... (3) (ovvero di aver  superato

  in data  ...............l'esame finale  per  il conseguimento  del  titolo  di

  dottore   di   ricerca    in..................)   presso    l'Università    di

  .................., sede amministrativa del dottorato ;

 

- di non essere dipendente di ruolo degli Enti indicati al primo comma dell'art.

  3 del bando;

 

- di   richiedere   i   seguenti   benefici    di   cui   alla   legge    104/92

  ....................................................... e  a tal  fine  allega

  certificazione relativa al proprio handicap (4);

 

- di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana;  (limitatamente   ai

  cittadini stranieri).

 

     Il sottoscritto allega alla presente domanda:

 

 - certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli

   esami di profitto e nell'esame di laurea,

 - certificato comprovante l'acquisizione  del titolo  di dottore di  ricerca  o

   l'avvenuto superamento dell'esame finale per  il conseguimento del titolo  di

   dottore di ricerca con l'indicazione del corso seguito, qualora posseduto,

 - documenti e titoli, unitamente ad  un elenco degli stessi,  che si  ritengono

   utili ai fini  della selezione (pubblicazioni,  diplomi di  specializzazione,

   attestati di frequenza di corsi  di perfezionamento post-lauream,  conseguiti

   in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in  Italia

   che all'estero, tesi di laurea, ecc..),

 - curriculum della propria attività scientifica e professionale.

 

     Il sottoscritto  chiede inoltre  che  tutte le  comunicazioni  relative  al

presente selezione siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare

tempestivamente ogni variazione del medesimo:

- nome e cognome;

- via ..................... n. ...  tel. ...../..........;

- C.A.P. ...... città ....................... (provincia ........).

 

Data ..........

                                                      Firma ....................

                                ===oooOOOooo===

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del

    marito, nome;

 

(2) ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano  non

    appartenente alla Repubblica.

 

(3) Per i partecipanti  in possesso  di titoli di  studio conseguiti  all'estero

    l'equipollenza dei titoli sarà deliberata dal senato accademico. A tal  fine

    i candidati dovranno allegare ai titoli  la traduzione in lingua italiana  e

    la dichiarazione di valore dei titoli nel Paese dove sono stati  conseguiti,

    rilasciata dall'Ambasciata italiana del posto, nonché il relativo curriculum

    degli studi e gli esami sostenuti.

 

(4) Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che

    intendano usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/92.