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Regolamento del corso Scienze della politica, della sicurezza internaz. (LM62)

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA POLITICA, DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE

PUBBLICA (LM/62)

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio magistrale interdipartimentale in “Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica” (di seguito, il Corso di studio), in coerenza con le linee di indirizzo del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) e del Dipartimento di economia e impresa (DEIM), e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla Convenzione interdipartimentale DEIM/DISTU per la gestione del Corso di studio LM-62.

 

Art. 2

Obiettivi formativi

Il Corso di studio fornisce ai propri laureati competenze di alta professionalità relativamente alle forme che l'organizzazione dei sistemi politici concretamente assume nei diversi contesti nazionali, al sistema della comunicazione pubblica e all'assetto dei rapporti internazionali. Il corso prepara professionisti capaci di inserirsi in modo tecnico-professionale nelle istituzioni e nelle amministrazioni pubbliche; in enti, aziende e associazioni private che operano nel sociale, nell'informazione e nei media; nelle organizzazioni internazionali impegnate nella gestione di tematiche politiche e di sicurezza internazionale.

 

Art. 3

Organi

1. Sono organi del Corso di studio:

a) il Consiglio del Corso di studio;

b) il Presidente del Corso di studio.

2. Il Consiglio del Corso di studio e` composto in modo paritario da docenti dei due Dipartimenti DISTU e DEIM, in conformità con la convenzione interdipartimentale per la gestione del Corso di Studio, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura stabilita dal Consiglio di Corso di studio. I docenti di riferimento del Corso di studio sono individuati ai sensi del D.M. n. 987/2016 e successive modificazioni.

Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono nei modi previsti dal Regolamento Generale di Ateneo.

Su invito del Presidente, e per alcuni punti all’o.d.g., possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, gli altri docenti afferenti corso, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio del Corso di studio tratti questioni relative all’ordinamento didattico del corso, all’attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell’art. 4, comma 2 Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico. La convocazione telematica indica con precisione l’oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio; il termine entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto; e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.

5. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio del Dipartimento di riferimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio. Per le decisioni sulle proposte riguardanti l’ordinamento didattico, il percorso formativo, l’assegnazione degli incarichi didattici, il Consiglio del Dipartimento di riferimento acquisisce il preventivo parere del Consiglio di Dipartimento che concorre all'organizzazione didattica e allo svolgimento delle attività formative del Corso di studio (si veda art. 1). Il Consiglio di Corso di studio, inoltre, esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l’esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Corso di studio può deliberare l’istituzione di commissioni, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

6. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed e` rieleggibile consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente. Può nominare un Vice-Presidente scelto tra i docenti eleggibili come Presidente del Corso di studio. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

 

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni messi loro a disposizione. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento generale di Ateneo.

 

Art. 5

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammessi al Corso di studio gli studenti devono essere in possesso di una laurea o diploma universitario di durata triennale nelle classi L-36 e nella classe L-15 Scienze organizzative e gestionali, dell’Università della Tuscia. Inoltre, sono ammessi i laureati in altri corsi di studio che abbiano conseguito almeno 60 CFU negli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari indicati nel piano di studi LM-62 o dichiarati affini (sono i settori previsti, per esempio, in lauree triennali quali: L-11, L-14, L-16, L-18, L-20).

2. Possono iscriversi studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo in base alle normative vigenti e secondo le modalità del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. I requisiti curricolari stabiliscono il livello delle conoscenze minime richieste per l’accesso, e dovranno essere verificati e approvati dalla Commissione didattica del Corso di studio, anche per quanto concerne l’eventuale obsolescenza dei contenuti.

4. I laureati che intendano iscriversi dovranno presentare il modulo di preiscrizione presso la Segreteria didattica del Dipartimento di riferimento insieme con i documenti necessari a verificare il possesso delle conoscenze minime richieste, vale a dire il certificato di laurea triennale o autocertificazione che indichi: 1) l’anno di conseguimento del titolo e gli esami sostenuti, 2) i s.s.d di appartenenza degli stessi, 3) il n. di CFU conseguiti per ciascun esame.

5. La preiscrizione permette che la Commissione didattica del Corso di studio esamini l’adeguatezza dei requisiti di chi presenta la domanda, ovvero la congruenza tra la laurea posseduta dallo studente e la preparazione necessaria per l’accesso alla LM/62. Nel caso in cui la Commissione verifichi che la preparazione posseduta dallo studente che fa domanda di preiscrizione non sia omogenea al corso di studi LM/62, o sia soltanto parzialmente omogenea, la Commissione può decidere di svolgere un colloquio personale con il laureato, per illustrare il percorso formativo della LM/62, valutare eventuali lacune con appositi test o prove di ammissione, fornire suggerimenti adeguati sulla corretta impostazione del piano di studio.

 

Art. 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

2. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento su proposta del Consiglio del Corso di studio. Il Consiglio del Corso di studio definisce i criteri per il riconoscimento dei crediti con l’obiettivo di riconoscere il maggior numero di crediti maturati dallo studente mediante l’istituzione di equivalenze tra insegnamenti.

 

Art. 7

Organizzazione della didattica

1.   L’organizzazione delle attività didattiche è improntata ai principi di efficienza e buona amministrazione.

2.   Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei Regolamenti di Ateneo e dalle normative vigenti.

3.   Il Corso di studio ha durata biennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 120 crediti formativi universitari (di seguito, crediti). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L’insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio e previo parere del Consiglio del Dipartimento in convenzione, nei piani di studio proposti nell’Offerta formativa. L’Ateneo stabilisce il rapporto tra ore di didattica e ore di studio nell’ambito delle 25 ore che costituiscono 1 credito.

4.   All’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dall’art. 23 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

5.   Il percorso degli studi è organizzato in semestri. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone pubblicità nei tempi e nei luoghi indicati dalle strutture didattiche competenti. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.

6.   Lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi all’inizio del primo anno di corso, in tempo utile per partecipare alla prima sessione d’esami. Il piano di studi deve essere compilato online nel Portale dello studente. Lo studente può modificare in seguito il proprio piano di studi, nei limiti previsti dall’ordinamento didattico, chiedendone autorizzazione al Consiglio di Corso di studio.

7.   I piani di studio del Corso di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di crediti indicata nell’Offerta formativa.

8.   L’ordinamento didattico e` inserito nella banca dati dell’Offerta Formativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nei siti dei Dipartimenti DISTU e DEIM e costituisce parte integrante del presente regolamento.

9.   Come esami a scelta lo studente può optare per uno degli insegnamenti attivati in Corsi di studio magistrali dei Dipartimenti DISTU e DEIM. Lo studente ha diritto di indicare come esami a scelta anche insegnamenti attivati in altri Corsi di studio dell’Ateneo, purché tali insegnamenti siano riconosciuti coerenti con gli obiettivi formativi dal Presidente del Corso di studio.

10.   Per tutte le informazioni riguardanti insegnamenti “mutuati”, cioè appartenenti all’ordinamento di altri Corsi di studio dell’Università degli Studi della Tuscia, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.

11.   Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L’iscrizione a corsi singoli va effettuata entro gli stessi termini previsti per le iscrizioni, salvo diversa determinazione del Dipartimento di riferimento.

12.   Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatizzate dell’Università degli Studi della Tuscia. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

 

Art. 8

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l’utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.

2. Nel percorso sono previste:

- lezioni frontali;

- attività di laboratorio didattico o esercitazioni;

- attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienza presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o stage) presso strutture pubbliche o private, di servizio o di produzione.

 

Art. 9

Forme di verifica del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l’acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in:

- esami di profitto;

- prove di idoneità.

Le prove d’esame possono essere orali, scritte o di natura pratica o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell’insegnamento. I risultati delle prove d’esame scritte devono essere resi pubblici in tempo utile per consentire allo studente di iscriversi eventualmente all’appello successivo.

3. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario proposto dal Consiglio di Corso di studio al Dipartimento di riferimento.

4. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste per l’anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l’insegnamento, oltre che gli esami degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell’anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma con il titolare dell’insegnamento. I crediti corrispondenti a tali esami sono riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione e determinano l'abbreviazione del percorso di studi.

5. Lo studente che sia respinto all’esame non è ammesso all’appello successivo della medesima sessione. Egli può rinunciare a completare l’esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o pratica. In tal caso l’esame sarà registrato come “non concluso”, e lo studente potrà ripetere la prova d’esame in un appello d’esame successivo.

6. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche o esercitazioni intermedie, non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d’esame.

 

Art. 10

Altre attività formative

1.         Le altre attività formative sono: Prova finale (tesi: obbligatoria), Ulteriori conoscenze linguistiche (obbligatorie), Abilità informatiche e telematiche, Tirocini formativi e di orientamento presso enti pubblici e privati convenzionati con l’Ateneo. Queste attività sono disciplinate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio e previo parere del Consiglio del Dipartimento in convenzione. I relativi crediti rilasciati fanno parte dei 120 crediti necessari alla conclusione del Corso di studio.

2.         Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all’Università degli Studi della Tuscia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami previsti dal piano di studi. L’eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all’esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta adeguatamente documentata dello studente e dà luogo all’acquisizione di un massimo di sei crediti.

 

Art. 11

Prova finale

1.         La prova finale è volta ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Studio e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con gli ambiti oggetto di studio del Corso di studio.

2. La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea, scritta sotto la guida del Relatore, realizzata anche su supporti multimediali, e discussa davanti a una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento.

3. Le modalità di assegnazione, stesura, consegna e discussione della tesi, nonché le caratteristiche di quest’ultima, sono determinate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio e previo parere del Consiglio del Dipartimento in convenzione.

 

Art. 12

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio svolge, nel contesto delle iniziative dipartimentali, un’attività di orientamento. L’orientamento ha lo scopo di illustrare i caratteri del Corso di studio, fornire informazioni agli studenti potenzialmente interessati.

2. L’attività di tutorato orienta e assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, con l’obiettivo di renderli soggetti attivi del processo formativo, promuovere la frequenza ai corsi impartiti, incentivare la partecipazione. Le modalità dell’attività del tutorato sono definite dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

 

Art. 13

Mobilità di studenti e docenti

Il Corso di studio favorisce e promuove la mobilità di docenti e studenti. Nel rispetto delle esigenze didattiche e formative del Corso di studio, aderisce ai programmi nazionali, europei e internazionali di mobilità, agevolando la mobilità dei propri docenti e studenti e mettendo a disposizione dei docenti e degli studenti ospiti le proprie risorse organizzative e didattiche.

 

Art. 14

Valutazione della qualità dell’organizzazione e dei risultati della didattica

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 15

Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo.