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Ordinamento didattico

Ordinamento didattico redatto ai sensi dell’art. 2 c.3 del DM 31 gennaio 2006, pubblicato sulla GU n. 137 del 15 giugno 2006.

 

Art. 1

E’ istituita la Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici, struttura didattica dell’Università degli Studi della Tuscia. La Scuola si propone come corso di studi successivo alla laurea magistrale e conferisce il diploma universitario di terzo livello di specializzato in Beni Storico-Artistici. La Scuola prenderà avvio a partire dall’anno accademico 2008-2009.

La Scuola è destinata alla formazione di specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio beni storico-artistico. Sono in particolare considerate indispensabili per una corretta preparazione professionale le conoscenze relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali ed alla conservazione dei beni storico artistici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali relative al restauro ed alla conservazione dei beni culturali. Sono altresì considerate indispensabili le conoscenze necessarie per acquisire competenze finalizzate ad un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali e degli eventi culturali e miranti a fornire conoscenze di base in ordine all’ordinamento giuridico dei beni culturali.

Gli specializzati dovranno essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità nei competenti livelli amministrativi e tecnici del MBAC e delle altre strutture pubbliche e private, come imprese e/o studi professionali, operanti nel settore, anche al fine di prestare servizi altamente qualificati relativi all’analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione ed alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico artistico.

 

Art. 2

Il numero complessivo degli studenti da ammettere alla Scuola di Specializzazione è fissato in 25 per ogni anno accademico.

Nel caso di convenzioni con enti pubblici per l’utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, nonché di quelle previste dall’ art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Scuola prevede un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiori al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici e che già operi nell’ambito dei Beni Culturali, fermi restanti le modalità e i requisiti per l’ammissione.

 

Art. 3

Si può accedere alla Scuola tramite laurea di vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo storico-artistico, laurea in Lettere con curriculum in discipline storico artistiche, laurea rilasciata dal Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo (DAMS) con curriculum in discipline storico-artistiche ovvero tramite laurea magistrale conseguita nel settore 95/s- Storia dell’arte (LM-89 Storia dell’Arte) o laurea magistrale del settore 12/s Conservazione e restauro del patrimonio storico artico (LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali), in possesso di studenti che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nell’ambito caratterizzante e non meno di 20 CFU in quelli affini, ove esistenti, della Scuola.

Sono altresì ammessi al concorso per ottenere l’iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorità accademiche italiane (Consigli della Scuola e del Senato Accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta Scuola.

Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame. La tipologia e i contenuti delle prove dell’esame d’ammissione sono decisi annualmente dal Consiglio della Scuola. Le prove saranno integrate da un colloquio e dalla valutazione dei titoli.

Sono titoli valutabili la tesi in una disciplina affine alle problematiche della Specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea nelle materie affini alle problematiche della Specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

La commissione esaminatrice viene nominata annualmente dal Consiglio della Scuola ed è composta da tre docenti della Scuola stessa.

 

Art 4

Per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione la ripartizione del punteggio tra le prove d’esame e i titoli avverrà come segue:

70 punti per le prove d’esame

30 punti per i titoli.

La ripartizione del punteggio attribuito ai titoli viene così effettuata:

fino ad un massimo di 10 punti per il voto di laurea, fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alle problematiche della Specializzazione; fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alle problematiche della Specializzazione.

 

Art. 5

Presso la Scuola è costituto un Consiglio presieduto da un Direttore. Per ciascun anno di corso della Scuola di Specializzazione la distribuzione degli insegnamenti, il numero minimo di ore di attività didattica per ciascuno di essi e le eventuali precedenze saranno stabiliti dal Consiglio della Scuola nel manifesto annuale degli studi.

Al fine di consentire un’articolazione dell’attività didattica attraverso corsi mono-disciplinari e corsi integrati, nello stesso manifesto verranno indicati gli insegnamenti strutturati in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Lo stesso manifesto specificherà le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli insegnamenti sulla base degli accertamenti compiuti dai rispettivi docenti.

 

Art. 6

Il corso di diploma di Specializzazione in Beni Storico-Artistici ha la durata di due anni e prevede l’acquisizione di 120 CFU con un numero di 30 CFU riservato a tirocini e stage.

Lo studente per essere ammesso all’esame di diploma dovrà frequentare insegnamenti e stage e tirocini e superare esami per un totale di 100 CFU da distribuire nell’arco dei due anni.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine del primo anno accademico lo specializzando, per poter essere ammesso al secondo anno di corso, deve aver acquisito un minimo di 40 CFU. Coloro che non risulteranno in grado di accedere al secondo anno potranno ripetere l’anno di corso una sola volta.

Il corso di studio della Scuola di Specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso, con carattere di progetto scientifico-professionale, e varrà il conseguimento di 20 CFU. La votazione finale terrà conto delle valutazioni riportate negli esami annuali e nelle valutazioni periodiche.

 

Art. 7

I crediti non riservati alla prova finale potranno essere acquisiti attraverso attività didattico formativa, teorica e teorico-pratica, ed attraverso attività didattiche integrative quali esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici e periodi di tirocinio. L’equivalente in annualità di ciascuno di tali attività integrative è proposto dal Consiglio della Scuola all’atto della definizione del manifesto annuale degli studi.

Alcuni segmenti dell’attività didattica potranno essere svolti presso qualificati istituti di ricerca scientifica, strutture pubbliche e private operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei Beni Storico-Artistici nonché reparti di ricerca e sviluppo di imprese pubbliche e private operanti nello stesso settore, previa stipula di appositi accordi e convenzioni che possono prevedere anche l’utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti per attività didattiche speciali volte alla formazione professionale.

 

Art. 8

I crediti saranno acquisiti in conformità alla ripartizione indicata nella tabella allegata quale parte integrante del presente ordinamento didattico.

 

Art. 9

Lo studente deve presentare, per ogni anno di corso, un piano degli studi.

Resta definito che il piano degli studi dovrà uniformarsi alla ripartizione prevista per i singoli ambiti nella tabella di cui al precedente art. 8.

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI    

 

Ambito disciplinare

Settore scientifico- disciplinare

CFU

1. Storia dell’arte

30 CFU

L_ART/01 Storia dell’arte medievale

L_ART/02 Storia dell’arte moderna

L_ART/03 Storia dell’arte contemporanea

 

10 CFU

10 CFU

10 CFU

2. Museografia e museologia

da 5 a 20 CFU

L_ART/04 Museologia e critica artistica del restauro

 

10 CFU

3. Conservazione diagnostica e restauro

da 5 a 20 CFU

LART/04 Museologia e critica artistica del restauro

CHIM/12 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

FIS/07 Fisica applicata a beni culturali

20 CFU

10 CFU

10 CFU

4. Economia gestione e comunicazione

da 5 a 20 CFU           

SECS-P/07 Economia aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

10 CFU

10 CFU

 

10 CFU

5. Legislazione relativa ai beni culturali

da 5 a 20 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

10 CFU

Tirocini e stage

 

30 CFU

Prova finale

 

 

20 CFU

TOTALE

 

120 CFU