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Regolamento del corso

Corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali (L-1)

Regolamento didattico

 

Approvato in C.di D. 04.03.2019, C.d.A. il 08.04.2020 - S.A. il 06.04.2020

 

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento del DISUCOM, disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di Laurea triennale in “Scienze dei Beni Culturali”, classe L-1.

Articolo 2

Finalità del Corso di laurea

  1. Il Corso di Laurea rilascia il titolo di Dottore in Scienze dei Beni Culturali.
  2. Il Corso di Laurea in Scienze dei Beni culturali (L-1) si prefigge un percorso formativo indirizzato a fornire una adeguata conoscenza di base ed una buona formazione metodologica nell’ambito dei beni culturali con particolare riferimento ai beni archeologici e storico-artistici. Il corso ha lo scopo di sviluppare e favorire negli studenti l’idea che la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei Beni Culturali richiedono un approccio multidisciplinare.
  3. Il percorso formativo prevede una solida formazione di base attraverso materie storiche, archeologiche, storico-artistiche, documentarie e filologico-letterarie, prosegue con l’acquisizione di conoscenze legislative e gestionali sui Beni culturali, cui si aggiungono materie rivolte ad acquisire una maggiore padronanza scritta e orale della lingua italiana e di almeno una lingua straniera comunitaria. Il percorso viene completato attraverso discipline tecnico-scientifiche, metodologiche, economiche e della comunicazione, utili per la conoscenza, per la tutela e per la valorizzazione del bene culturale.
  4. Integrano il percorso formativo le attività di tirocinio (a livello nazionale ed internazionale) che assicurano l'acquisizione di competenze tecniche per interventi diretti di collaborazione nell'archeologia, nel settore storico-artistico e nel campo dei beni culturali più ampiamente intesi.
  5. Il percorso formativo fornisce le basi e gli strumenti di conoscenza per operare nel settore dei beni culturali e per poter accedere alla formazione superiore anche presso altre sedi italiane, secondo le specifiche attitudini degli studenti.

Articolo 3

Consiglio del Corso di laurea

  1. Il Consiglio del Corso di Laurea è composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di Laurea e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura prevista dal Regolamento del Dipartimento, eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di Laurea, senza diritto di voto, i docenti titolari di insegnamenti del corso che non afferiscono allo stesso, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento.
  2. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente scelto tra i docenti afferenti al Consiglio di Corso. Il Vice-Presidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
  3. Il Consiglio del Corso di Laurea esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di Laurea, tra cui, in particolare, l’organizzazione dei corsi, l’orientamento e il tutorato e l’attribuzione di incarichi d’insegnamento tra i docenti afferenti al Consiglio di Corso di studio.
  4. Il Presidente del Corso di Laurea è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di Laurea ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
  5. Il Presidente rappresenta il Corso di Laurea, convoca e presiede il Consiglio del Corso di Laurea, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti periodici previsti dal sistema di autovalutazione dell’università.
  6. Per la convocazione del Consiglio di Corso di Laurea, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle riunioni si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
  7. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico.

Articolo 4

Diritti e doveri degli studenti

  1. Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di Laurea. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di Laurea, nel cui Consiglio devono essere rappresentati come indicato nell’articolo precedente. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. Sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento.
  2. Le reciproche relazioni tra docenti e studenti devono essere improntate alle regole del Codice etico.

Articolo 5

Orientamento e tutorato

  1. Il Corso di Laurea svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, con l’obiettivo di divulgare l’offerta formativa del Corso di Laurea. L’attività di orientamento, coordinata dall’Amministrazione Centrale, avviene in collaborazione con gli altri corsi di studio istituiti nel Dipartimento e con gli altri dipartimenti dell’Università degli Studi della Tuscia.
  2. Il tutorato ha l’obiettivo di assistere lo studente lungo il suo percorso di laurea, incentivare la sua partecipazione alla vita accademica, promuovere la frequenza ai corsi e agevolare il conseguimento della laurea nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.
  3. La figura del tutor studentesco, costituita dagli studenti iscritti alle lauree magistrali, assume in tale contesto un ruolo rilevante per orientare le scelte degli studenti più giovani, al fine di:
      - fornire informazioni e consigli utili per lo studio;
      - predisporre strumenti per il recupero delle lacune di apprendimento nelle conoscenze e nelle abilità di base;
      - favorire la consapevolezza degli studenti nella elaborazione di un progetto generale di studi;
      - valorizzare gli strumenti necessari per individuare un metodo idoneo ad affrontare lo studio e gli esami;
      - assistere gli studenti nella scelta dell'area disciplinare e del docente per la scelta della tesi di laurea;
      - fornire supporto di orientamento nell'individuazione dei percorsi di apertura al mondo delle professioni.
  4. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 6

Requisiti di ammissione

  1. Per essere ammessi al Corso di Laurea è obbligatorio essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e secondo quanto indicato dal Regolamento Didattico di Ateneo. L’adeguatezza della preparazione iniziale è accertata mediante una prova di ingresso, non vincolante ai fini dell’iscrizione, volta a verificare i requisiti di cultura generale e di capacità di comprensione dei testi necessari per frequentare i corsi.
  2. Il mancato superamento della prova d’ingresso comporta l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per i quali lo studente è tenuto a frequentare un corso di supporto specifico, al termine del quale è prevista una verifica per accertare se le lacune siano state colmate. Fino a quando lo studente non avrà superato la verifica OFA non potrà sostenere un esame obbligatorio, deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea, scelto fra gli insegnamenti del II anno e di conseguenza non potrà concludere il suo percorso di studio.
  3. All’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 7

Trasferimenti e studenti fuori corso

  1. Lo studente che intenda trasferirsi da altro corso di laurea dell’Università degli Studi della Tuscia o da altra università deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall’Ateneo, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente. In via eccezionale, il Consiglio di Corso di Laurea può accettare la richiesta di trasferimento oltre i termini stabiliti quando la domanda sia giustificata da gravi motivi, documentati dal richiedente.
  2. La domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo di provenienza e deve indicare chiaramente il corso di laurea cui lo studente intende iscriversi. La domanda è esaminata dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e dal Consiglio di Dipartimento, che valutano e approvano l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nel corso di provenienza, il suo diritto ad un’abbreviazione di corso e, di conseguenza, l’anno al quale sarà ammesso. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CCS e in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo i seguenti criteri: coerenza fra obiettivi formativi degli insegnamenti svolti nella sede di provenienza con quelli specifici del corso in Scienze dei Beni Culturali. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 8

Organizzazione delle attività didattiche

  1. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nella normativa vigente.
  2. Il Corso di Laurea ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 180 crediti formativi universitari (CFU). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L’insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di Laurea, nei piani di studio proposti nell’offerta formativa. L’Ateneo stabilisce il numero di ore di attività didattica (lezione frontale, seminario, laboratorio, ecc.) corrispondente a 1 credito.
  3. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone segnalazione nei tempi e nei luoghi indicati dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di Laurea. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.
  4. Lo studente deve compilare il proprio piano di studi on line sul Portale dello studente in tempo utile per partecipare alla prima sessione di esami. Negli anni successivi al primo, lo studente può modificare il proprio piano di studi, nei limiti dell’ordinamento didattico e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
  5. Come esami a scelta lo studente può optare insegnamenti attivati nei corsi di laurea triennali del Dipartimento, o comunque attivati nei corsi di laurea triennali dell’Ateneo.
  6. Per tutte le informazioni riguardanti insegnamenti indicati nel piano di studio come “mutuati”, cioè appartenenti all’ordinamento di altri corsi dell’Ateneo, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.
  7. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli fra quelli previsti nel Piano di studi del Corso di Laurea, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L’iscrizione a corsi singoli va effettuata secondo le modalità previste dall’Ateneo.
  8. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatiche di Ateneo, accedendovi con le proprie credenziali. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Articolo 9

Ulteriori attività formative

  1. Le “Ulteriori attività formative” sono costituite dalla Prova finale (obbligatoria) e da attività diverse dagli esami come “Ulteriori conoscenze linguistiche” e “tirocini formativi”.
  2. Per “Ulteriori conoscenze linguistiche” lo studente deve sostenere una prova di accertamento della conoscenza di livello B1 di una lingua straniera comunitaria (inglese, tedesco, francese, spagnolo).
  3. Il tirocinio riguarda attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono l’esperienza di lavoro presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione o presso laboratori e cantieri di ricerca. Il tirocinio può essere svolto all’interno dell’Ateneo oppure presso Aziende o Società esterne, che abbiano stipulato una convenzione con il Dipartimento o con l’Ateneo.
  4. Il riconoscimento delle attività è sempre successivo rispetto all’esperienza svolta e l’attribuzione dei crediti avviene a seguito della richiesta presentata dallo studente alla Segreteria didattica, adeguatamente documentata con attestati specifici, o dagli Enti convenzionati per quanto riguarda i tirocini; la richiesta viene valutata dal Presidente del Consiglio di corso e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10

Esami e modalità di verifica

  1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
  2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal loro piano di studi per l’anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l’insegnamento. Possono inoltre sostenere esami previsti dal loro piano di studi relativi ad anni di iscrizione precedenti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell’anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma con il titolare dell’insegnamento; i crediti corrispondenti a tali esami possono essere riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione regolare alla L-1 e determinano l’abbreviamento del percorso di studi.
  3. Le prove d’esame possono essere orali, scritte o laboratoriali o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell’insegnamento. I risultati delle prove d’esame scritte devono essere comunicati agli studenti in tempo utile, per consentire allo studente che intenda rifiutare la votazione, di potersi iscrivere all’appello successivo.
  4. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d’esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano pubblicamente. Il docente deve altresì preoccuparsi di non condizionare il regolare svolgimento delle altre lezioni, e deve comunicare data e orario delle prove alla Segreteria didattica.
  5. In ciascuna sessione d’esame, lo studente non può prenotarsi a più di un appello per volta per ciascun insegnamento.
  6. La valutazione delle prove d’esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l’esame è 18/30. L’esame con una valutazione inferiore a 18/30 sarà registrato dal docente come “non superato” e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere l’esame solo a partire dalla sessione successiva. Lo studente può rinunciare a completare l’esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o laboratoriale, oppure, a conclusione della prova orale o prima della verbalizzazione della prova scritta o laboratoriale, può decidere se accettare o rifiutare il voto assegnato dal docente; in tal caso l’esame sarà registrato come “non concluso”, e lo studente potrà ripetere la prova d’esame in un appello successivo.

Articolo 11

Mobilità internazionale

  1. Il Corso di Laurea sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell’Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo e assistenza tutoriale.
  2. Il Corso di Laurea, coordinandosi col Dipartimento, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.
  3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di Laurea il riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

Articolo 12

Prova finale

  1. La prova finale consiste nella predisposizione e discussione di un elaborato scritto corrispondente, per quanto riguarda l’impegno di studio dello studente, ad 8 CFU previsti dal piano di studio. Il contenuto deve essere frutto di una ricerca condotta con adeguata metodologia, relativo ad un argomento rientrante nelle attività formative del corso e potrà essere a carattere sperimentale o compilativo. L’attività è svolta sotto la guida di un docente di riferimento (relatore), che concorda l’argomento con lo studente. Il docente accompagna il candidato in tutte le fasi del lavoro, segue la stesura dell’elaborato, ne approva la versione finale e presenta il candidato in seduta di laurea. Il relatore è scelto dallo studente tra i docenti titolari di insegnamento del corso. Il relatore formula alla commissione un parere sulla qualità dell’elaborato finale al momento della discussione del voto. La commissione valuterà il livello di conoscenza acquisita sul tema trattato nell’elaborato, le capacità del candidato di applicare criticamente tali conoscenze a problemi e casi di studio affrontati, nonché l'efficace chiarezza nell'esposizione.
  2. La Commissione giudicatrice della prova finale abilitata al conferimento del titolo di studio è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da almeno cinque membri, scelti tra professori di prima e di seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, professori a contratto. Almeno tre membri della Commissione devono essere docenti dell’Ateneo a tempo indeterminato o determinato. Il Direttore nomina il Presidente della Commissione tra i professori di ruolo del Dipartimento. Il docente-relatore deve far parte della Commissione giudicatrice. Non è prevista la figura del correlatore.
  3. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve:
      - aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti previsti dal piano di studio e acquisito i CFU relativi alle materie autonomamente scelte;
      - aver dato prova della conoscenza della lingua straniera (livello B1);
      - aver effettuato il tirocinio formativo per i complessivi crediti richiesti dal corso.
  4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione ha a disposizione 8 punti complessivi ed assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:
      - media dei voti in trentesimi, ponderata con i crediti;
      - eccellenza della carriera accademica dello studente (almeno 3 lodi; 1 punto);
      - completamento degli studi entro il periodo previsto (1 punto);
      - partecipazione ai programmi di mobilità studentesca internazionale (1 punto);
      - qualità dell’elaborato finale e dell’esposizione (fino a un massimo di 6 punti).
    L’assegnazione del voto finale è basata sui punteggi riportati per ciascuno dei suddetti cinque criteri.
    La lode è conferita agli studenti meritevoli solo in caso di unanimità della commissione.
  5. La valutazione positiva dell’elaborato finale consentirà l’acquisizione dei crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per la prova finale e il conseguimento del titolo di dottore.

Articolo 13

Qualità

Il Corso di Laurea concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 14

Norme finali e modifiche al regolamento

  1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo, oltre che alla normativa vigente.
  2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di Laurea. La proposta è discussa nella riunione del Consiglio di Corso di Laurea successiva alla data di presentazione della stessa, e approvata con le stesse procedure previste per la sua adozione dal Regolamento Didattico di Ateneo.

 

 
 

 

 

 

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