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Regolamento del corso

Corso di laurea triennale in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali (L-20)

Regolamento didattico

 

Approvato in C.di D. il 21.06.2018 - C.d.A. il 31.10.2018 - S.A. il 27.11.2018

 

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento del Disucom, disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di laurea triennale in “Comunicazione, tecnologie e culture digitali” L-20 (di seguito, il Corso di laurea).

Articolo 2

Finalità del Corso di laurea

  1. Il Corso di laurea rilascia il titolo di Dottore in Comunicazione, tecnologie e culture digitali
  2. Il Corso di laurea mira a garantire allo studente il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  • formare e sviluppare la figura del “comunicatore digitale”, che metta insieme conoscenze e competenze culturali di base con un profilo interdisciplinare;
  • fornire competenze comunicative, tecnologiche, informatiche e linguistiche adeguate alla formazione di una figura in grado di gestire l’integrazione di vecchie e nuove tecnologie, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti;
  • integrare lo studio delle discipline con attività pratiche e di laboratorio, centrate sulla capacità di affrontare problemi pratici e applicare conoscenze e competenze;
  • offrire una preparazione adeguata al fine di accedere ai corsi di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master;
  • preparare allo svolgimento dei compiti professionali nei settori previsti dall’ordinamento didattico.

Articolo 3

Consiglio del Corso di laurea

  1. Il Consiglio del Corso di laurea e` composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di laurea e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura prevista dal Regolamento del Dipartimento, eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di laurea, senza diritto di voto, i docenti titolari di insegnamenti del corso che non afferiscono allo stesso, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento.
  2. Il Consiglio del Corso di laurea esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di laurea, tra cui, in particolare, l’organizzazione dei corsi, l’orientamento e il tutorato e l’attribuzione di incarichi d’insegnamento tra i docenti afferenti al Consiglio di Corso di studio.
  3. Il Presidente del Corso di laurea è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di laurea ed e` rieleggibile consecutivamente una sola volta.
  4. Il Presidente del Corso di laurea rappresenta il Corso di laurea, convoca e presiede il Consiglio del Corso di laurea, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti periodici previsti dal sistema di autovalutazione dell’università.
  5. Per la convocazione del Consiglio di Corso di laurea, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle riunioni si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
  6. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico.

Articolo 4

Diritti e doveri degli studenti

  1. Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di laurea. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di laurea, nel cui Consiglio devono essere rappresentati come indicato nell’articolo precedente. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. Sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento.
  2. Le reciproche relazioni tra docenti e studenti devono essere improntate alle regole del Codice etico.

Articolo 5

Orientamento e tutorato

  1. Il Corso di laurea svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, con l’obiettivo di divulgare l’offerta formativa del Corso di laurea. L’attività di orientamento, coordinata dall’Amministrazione Centrale, avviene in collaborazione con gli altri corsi di studio istituiti nel Dipartimento e con gli altri dipartimenti dell’Università degli Studi della Tuscia.
  2. Il tutorato ha l’obiettivo di assistere lo studente lungo il suo percorso di laurea, incentivare la sua partecipazione alla vita accademica, promuovere la frequenza ai corsi e agevolare il conseguimento della laurea nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso di laurea.
  3. La figura del tutor studentesco, costituita dagli studenti iscritti alle lauree magistrali, assume in tale contesto un ruolo rilevante per orientare le scelte degli studenti più giovani, al fine di: - fornire informazioni e consigli utili per lo studio; - predisporre strumenti per il recupero delle lacune di apprendimento nelle conoscenze e nelle abilità di base; -favorire la consapevolezza degli studenti nella elaborazione di un progetto generale di studi; - valorizzare gli strumenti necessari per individuare un metodo idoneo ad affrontare lo studio e gli esami; - assistere gli studenti nella scelta dell'area disciplinare e del docente per la scelta della tesi di laurea; - fornire supporto di orientamento nell'individuazione dei percorsi di apertura al mondo delle professioni.
  4. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 6

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al Corso di laurea è obbligatorio essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e secondo quanto indicato dal Regolamento Didattico di Ateneo. L’adeguatezza della preparazione iniziale è accertata mediante una prova di ingresso, non vincolante ai fini dell’iscrizione, volta a verificare i requisiti di cultura generale e di capacità di comprensione dei testi necessari per frequentare i corsi. Il mancato superamento della prova d’ingresso comporta l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per i quali lo studente è tenuto a frequentare un corso di supporto specifico, al termine del quale è prevista una verifica per accertare che le lacune siano state colmate. In caso di mancato superamento della verifica OFA, lo studente è tenuto a frequentare nuovamente il corso di supporto. Fino a quando lo studente non avrà superato la verifica OFA non potrà sostenere un esame obbligatorio, deliberato dal Consiglio di Corso di laurea, scelto fra gli insegnamenti del II anno e di conseguenza non potrà concludere il suo percorso di studio.

Articolo 7

Trasferimenti e studenti fuori corso

1. Lo studente che intenda trasferirsi presso l’Università degli Studi della Tuscia deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall’Ateneo, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente. In via eccezionale, il Consiglio di Corso di laurea può accettare la richiesta di trasferimento oltre i termini stabiliti quando la domanda sia giustificata da gravi motivi, documentati dal richiedente. 2. La domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo seguito nell’ateneo di provenienza e deve indicare chiaramente il percorso che lo studente intende seguire nell’ateneo ricevente. La domanda è esaminata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea e dal Consiglio di Dipartimento, che valutano e approvano l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nell’ateneo di provenienza, il suo diritto a un’abbreviazione di corso e, di conseguenza, l’anno al quale sarà ammesso.

Articolo 8

Organizzazione delle attività didattiche

  1. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nella normativa vigente.
  2. Il Corso di laurea ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 180 crediti formativi universitari (CFU). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L’insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di laurea, nei piani di studio proposti nell’offerta formativa. L’Ateneo stabilisce il numero di ore di attività didattica (lezione frontale, seminario, laboratorio, ecc.) corrispondente a 1 credito.
  3. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone segnalazione nei tempi e nei luoghi indicati dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di laurea. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.
  4. Lo studente deve compilare il proprio piano di studi on line sul Portale dello studente in tempo utile per partecipare alla prima sessione di esami. Negli anni successivi al primo, lo studente può modificare il proprio piano di studi, nei limiti dell’ordinamento didattico e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
  5. Come esami a scelta lo studente può optare per ognuno degli insegnamenti attivati nei corsi di laurea triennali del Dipartimento, o comunque attivati nei corsi di laurea triennali dell’Ateneo; in via eccezionale e solo dopo aver concordato la scelta con il Presidente del Corso di laurea, lo studente può optare per un insegnamento attivato in uno dei corsi di laurea magistrali.
  6. Per tutte le informazioni riguardanti insegnamenti indicati nel piano di studio come “mutuati”, cioè appartenenti all’ordinamento di altri corsi dell’Ateneo, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.
  7. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli fra quelli previsti nel Piano di studi del Corso di laurea, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L’iscrizione a corsi singoli va effettuata secondo le modalità previste dall’Ateneo.
  8. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatiche Ateneo, accedendovi con le proprie credenziali. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

Articolo 9

Esami e modalità di verifica

  1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
  2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal loro piano di studi per l’anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l’insegnamento. Possono inoltre sostenere esami previsti dal loro piano di studi, relativi ad anni di iscrizione precedenti. Gli iscritti a corsi singoli possono sostenere esami anche nella prima sessione dell’anno accademico in corso, come non frequentanti, concordando il programma con il titolare dell’insegnamento; i crediti corrispondenti a tali esami possono essere riconosciuti nel momento in cui lo studente presenta domanda di iscrizione regolare alla L20 e determinano l’abbreviamento del percorso di studi.
  3. Le prove d’esame possono essere orali, scritte o laboratoriali o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell’insegnamento. I risultati delle prove d’esame scritte devono essere comunicati agli studenti in tempo utile, per consentire allo studente che intenda rifiutare la votazione, di potersi iscrivere all’appello successivo.
  4. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d’esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano pubblicamente. Il docente deve altresì preoccuparsi di non condizionare il regolare svolgimento delle altre lezioni, e deve comunicare data e orario delle prove alla Segreteria didattica.
  5. In ciascuna sessione d’esami, lo studente non può prenotarsi a più di un appello per volta per ciascun insegnamento.
  6. La valutazione delle prove d’esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l’esame è 18/30. L’esame con una valutazione inferiore a 18/30 sarà registrato dal docente come “non superato” e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere l’esame solo a partire dalla sessione successiva. Lo studente può rinunciare a completare l’esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o laboratoriale, oppure, a conclusione della prova orale o prima della verbalizzazione della prova scritta o laboratoriale, può decidere se accettare o rifiutare il voto assegnato dal docente; in tal caso l’esame sarà registrato come “non concluso”, e lo studente potrà ripetere la prova d’esame in un appello successivo.

Articolo 10

Ulteriori attività formative

  1. Le “Ulteriori attività formative” sono costituite dalla Prova finale (obbligatoria) e da attività diverse dagli esami (Ulteriori conoscenze linguistiche, Laboratori, Stages, tirocini formativi e Project work, Partecipazione a seminari e conferenze organizzate dal Dipartimento secondo le regole stabilite dallo stesso e Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro), che consentono di acquisire il numero di crediti indicato nell’ordinamento didattico del Corso di laurea. L’attribuzione dei crediti al termine di tali attività formative è soggetta ad approvazione da parte del Dipartimento.
  2. Le “Ulteriori attività formative” sono definite dal Consiglio di Corso di laurea e dal Dipartimento in ciascun anno accademico. Esse comprendono la partecipazione obbligatoria ad almeno due laboratori organizzati dal Dipartimento; nel caso in cui uno studente non possa frequentare i laboratori per impegni di lavoro o per diverse motivazioni, deve concordare con il Presidente del Corso di laurea le modalità alternative per l’acquisizione dei crediti relativi.
  3. Per quanto riguarda le “Ulteriori conoscenze linguistiche”, gli studenti possono:
  • presentare una certificazione relativa a qualsiasi Lingua purché di livello minimo B2 oppure B1 se acquisita con giudizio di eccellenza (in ogni caso l’ammissibilità della certificazione sarà valutata dal Dipartimento);
  • frequentare presso il Dipartimento le Esercitazioni di lingua inglese, o i moduli di insegnamento in lingua inglese che conferiscono i crediti previsti;
  • superare la verifica prevista a conclusione della frequenza di un modulo in lingua inglese, organizzato in base al progetto di internazionalizzazione dell’Ateneo;
  • nell’impossibilità di frequentare le esercitazioni, concordare le modalità di una prova specifica di Lingua inglese con il docente della materia.
  1. Gli “Stages e tirocini formativi” si svolgono presso una delle Aziende o Società che abbiano stipulato una convenzione con il Dipartimento o con l’Ateneo.
  2. I crediti previsti attraverso “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” possono essere acquisiti sia attraverso la partecipazione ad ulteriori attività laboratoriali (in aggiunta ai due Laboratori previsti nel percorso formativo), sia attraverso la Partecipazione a seminari e conferenze, esplicitamente selezionati dal Dipartimento e pubblicizzati di volta in volta sul sito, che dà diritto al riconoscimento di crediti secondo le modalità previste nel Regolamento pubblicato sul sito, sia attraverso il riconoscimento, da parte del Consiglio di corso e del Dipartimento, di eventuali altre attività, inclusi i Project work, purché coerenti con gli obiettivi del Corso di laurea
  3. Il riconoscimento delle attività è sempre successivo rispetto all’esperienza svolta e l’attribuzione dei crediti avviene a seguito della richiesta presentata dallo studente alla Segreteria didattica, adeguatamente documentata con attestati specifici, o dagli Enti convenzionati per quanto riguarda tirocini e stages; la richiesta viene valutata dal Presidente del Consiglio di corso e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 11

Prova finale e conseguimento del titolo

  1. La prova finale accerta il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di laurea e deve vertere su un argomento, anche di natura interdisciplinare, coerente con il percorso del Corso di laurea. Può consistere nella redazione di un elaborato scritto, su un argomento concordato con il docente relatore, oppure nella elaborazione di un progetto o di un prodotto multimediale, accompagnati da una breve relazione scritta.
  2. La prova finale viene svolta secondo le modalità determinate dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e sarà verificata da un relatore individuato tra i docenti del Corso di laurea.
  3. La composizione della Commissione, lo svolgimento della prova finale e le modalità della valutazione conclusiva si adeguano alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e della restante normativa vigente.
  4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:
  • Valutazione della carriera e del percorso formativo (1 punto in aggiunta alla media se lo studente è in corso; 1 punto in aggiunta alla media se in possesso di certificazione Erasmus);
  • Giudizio del Relatore (max 4 punti);
  • Giudizio della Commissione (max 2 punti)

Articolo 12

Mobilità internazionale

  1. Il Corso di laurea sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell’Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo e assistenza tutoriale.
  2. Il Corso di laurea, coordinandosi col Dipartimento, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.
  3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di laurea il riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

Articolo 13

Qualità Il

Corso di laurea concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 14

Norme finali e modifiche al regolamento

  1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo, oltre che alla normativa vigente.
  2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di laurea. La proposta è discussa nella riunione del Consiglio di Corso di laurea successiva alla data di presentazione della stessa, e approvata con le stesse procedure previste per la sua adozione dal Regolamento Didattico di Ateneo.

 

 
 

 

 

 

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