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Regolamento Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (LM59)

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio magistrale in «Comunicazione pubblica, politica e istituzionale» (di seguito, il Corso di studio), in coerenza con le linee di indirizzo del Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2
Obiettivi formativi

Il Corso di studio fornisce ai propri laureati competenze di alta professionalità nell'ambito della comunicazione di istituzioni, associazioni, imprese e media. Il corso prepara professionisti consapevoli del ruolo centrale della comunicazione nella società attuale, e capaci di affrontare sia le applicazioni pratiche sia le implicazioni teoriche e metodologiche della comunicazione e dell'uso dei media. Il percorso formativo comprende 12 esami che forniscono:

  • competenze nella comunicazione pubblica, sociale e istituzionale e capacità di valutare la differenza dei destinatari, delle regole e degli strumenti del comunicare;
  • competenze nei metodi per organizzare e gestire il settore della comunicazione in organismi pubblici e privati;
  • abilità per produrre testi tecnici (informativi, persuasivi, amministrativi, creativi) secondo modalità multimodali;
  • competenze nelle piu` importanti teorie sociologiche sulle organizzazioni politiche e sull'impatto dei media sulla societa` contemporanea.

Sbocchi professionali. I laureati potranno svolgere funzioni di elevata professionalità nel campo dell'organizzazione della comunicazione per uffici stampa, relazioni con il pubblico ed e-government delle amministrazioni pubbliche e di enti privati, e per operare nel campo dell'industria culturale, dei media visuali, della pubblicità, del giornalismo.

Art. 3
Organi

  1. Sono organi del Corso di studio:
    1. il Consiglio del Corso di studio;
    2. il Presidente del Corso di studio.
  2. Il Consiglio del Corso di studio e` composto dai docenti di riferimento del Corso di studio, a tempo indeterminato e a tempo determinato, individuati ai sensi del D.M. n. 47/2013, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso nella misura prevista dal Regolamento di Dipartimento.

Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti supplenti, i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio del Corso di studio tratti questioni relative all'ordinamento didattico del corso, all'attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

  1. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
  2. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, comma 2 Regolamento generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico. La convocazione telematica indica con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio; il termine entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto; e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.
  3. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, quali l'organizzazione dei corsi, il tutorato, l'orientamento, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l'attribuzione di incarichi di insegnamento. Esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l'esercizio delle delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Corso di studio può deliberare l'istituzione di commissioni di dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
  4. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Università della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed e` rieleggibile consecutivamente una sola volta.
  5. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente. Può nominare un Vice-Presidente scelto tra i docenti eleggibili come Presidente del Corso di studio. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4
Requisiti di ammissione e modalità di verifica

  1. Per essere ammessi al Corso di studio gli studenti devono essere in possesso di una laurea o diploma universitario di durata triennale nelle classi L 20 (già 14) o L 16 (già 19), L 36, oppure, in alternativa, di almeno 60 CFU nei settori scientifico disciplinari indicati nel piano di studi LM 59 o dichiarati affini.

Possono iscriversi studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alle normative vigenti e secondo le modalità del Regolamento didattico di Ateneo.

I requisiti curricolari stabiliscono il livello delle conoscenze minime richieste per l'accesso, e dovranno essere verificati e approvati dalla Commissione didattica del Corso di studio, soprattutto per quanto concerne l'eventuale obsolescenza dei contenuti.

I laureati che intendano iscriversi dovranno presentare il modulo di prescrizione presso la Segreteria didattica del Distu insieme con i documenti necessari a verificare il possesso delle conoscenze minime richieste, vale a dire il certificato di laurea triennale o autocertificazione che indichi: 1) l'anno di conseguimento del titolo e gli esami sostenuti, 2) i s.s.d di appartenenza degli stessi, 3) il n. di CFU conseguiti per ciascun esame.

 

  1. La preiscrizione permette che la Commissione didattica del Corso di studi esamini la adeguatezza dei requisiti di chi presenta la domanda, ovvero la congruenza tra la laurea posseduta dallo studente e la preparazione necessaria per l'accesso alla LM 59.

Nel caso in cui la Commissione verifichi che la preparazione posseduta dallo studente che fa domanda di prescrizione non sia omogenea al corso di studi LM 59, o sia soltanto parzialmente omogenea, convocherà lo studente per illustrare il percorso formativo della LM 59, valutare eventuali lacune e fornire suggerimenti adeguati sulla corretta impostazione del piano di studio.

Art. 5
Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

  1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.
  2. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio del Corso di studio. Il Consiglio del Corso di studio definisce i criteri per il riconoscimento dei crediti con l'obiettivo di riconoscere il maggior numero di crediti maturati dallo studente mediante l'istituzione di equivalenze tra insegnamenti.

Art. 6
Organizzazione della didattica

  1. Per conseguire la laurea magistrale è necessario acquisire 120 Crediti Formativi Universitari (CFU).
  2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo.
  3. Le attività didattiche dei docenti sono svolte in conformità con la disciplina di Ateneo e con le normative vigenti.
  4. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nel sito della Dipartimento e costituisce parte integrante del presente regolamento.
  5. Il percorso degli studi è organizzato in semestri.

Art. 7
Tipologia delle forme didattiche

  1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.
  2. Nel percorso sono previste:
    • lezioni frontali;
    • attività di laboratorio didattico o esercitazioni;
    • attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienza presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o stage) presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione.

Art. 8
Forme di verifica del profitto

  1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.
  2. Gli accertamenti finali possono consistere in:
  • esami di profitto;
  • prove di idoneità.
  1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
  2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste per l'anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l'insegnamento, oltre che gli esami degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti.
  3. Lo studente che sia respinto all'esame non è ammesso all'appello successivo della medesima sessione.
  4. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche o esercitazioni intermedie, il cui superamento può comportare l'esonero di una porzione del programma e una valutazione che incide sulla votazione finale in sede d'esame.

Art. 9
Altre attività formative

Le altre attività formative sono definite dal Consiglio di Corso di studio, e possono comprendere anche attività professionali e formative che lo studente abbia svolto fuori dell'Università degli Studi della Tuscia, purché adeguatamente documentate, coerenti con il piano di studi e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami del piano di studio.

Art. 10
Prova finale

  1. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito 100 crediti formativi universitari, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso. I crediti attribuiti dalla prova finale sono 20.
  2. La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea, scritta sotto la guida del Relatore, realizzata anche su supporti multimediali, e discussa davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento.
  3. Le modalità di assegnazione, stesura, consegna e discussione della tesi, nonché le caratteristiche di quest'ultima, sono determinate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Corso di studio.

Art. 11
Orientamento e tutorato

  1. Il Corso di studio svolge, nel contesto delle iniziative dipartimentali, un'attività di orientamento. L'orientamento ha lo scopo di illustrare i caratteri del Corso di studio, fornire informazioni agli studenti potenzialmente interessati.
  2. L'attività di tutorato orienta e assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, con l'obiettivo di renderli soggetti attivi del processo formativo, promuovere la frequenza ai corsi impartiti, incentivare la partecipazione. Le modalità dell'attività del tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 12
Mobilità di studenti e docenti

Il Corso di studio favorisce e promuove la mobilità di docenti e studenti. Nel rispetto delle esigenze didattiche e formative del Corso di studio, aderisce ai programmi nazionali, europei e internazionali di mobilita`, agevolando la mobilità dei propri docenti e studenti e mettendo a disposizione dei docenti e degli studenti ospiti le proprie risorse organizzative e didattiche.

Art. 13
Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell'Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14
Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.