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Regolamento Giurisprudenza (LMG01)

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di studio in Giurisprudenza (di seguito, il Corso di studio), in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2
Finalità del Corso di studio

  1. Il Corso di studio è una comunità di docenti e di studenti che perseguono, insieme, l’obiettivo della conoscenza e della formazione. Docenti e studenti contribuiscono, nell’assolvimento dei propri compiti e nell’esercizio delle proprie responsabilità, al raggiungimento di tale obiettivo.
  2. Agli studenti è fornita una formazione giuridica di base completa ed equilibrata, corrispondente agli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea (LMG01) e orientato all’inserimento dei laureati nel contesto sociale e nel mondo del lavoro.

Art. 3
Organi del Corso di studio

  1. Sono organi del Corso di studio:
    1. il Consiglio del Corso di studio;
    2. il Presidente del Corso di studio
  2. Il Consiglio del Corso di studio e` composto dai docenti che afferiscono al Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso nella misura prevista dal Regolamento di Dipartimento. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti supplenti, i titolari di un contratto di insegnamento, ad eccezione dei casi nei quali il Consiglio del Corso di studio tratti questioni relative all’ordinamento didattico del corso, all’attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.
  3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
  4. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o per quelli nei quali si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell’art. 4, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo e delle relative delibere attuative. In questa ipotesi, la convocazione indica con precisione l’oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio; il termine entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto; e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.
  5. Il Consiglio del Corso di studio svolge le seguenti funzioni: a) presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, ad esempio, l’organizzazione dei corsi, il tutorato, l’orientamento, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l’attribuzione di incarichi di insegnamento; b) esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l’esercizio delle delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento; c) può deliberare l’istituzione di commissioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva; d) esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente.
  6. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed e` rieleggibile consecutivamente una sola volta.
  7. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente. Può nominare un Vice-presidente scelto tra i docenti eleggibili come Presidente del Corso di studio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 4
Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti hanno diritto a una organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alle finalità del Corso di studio. Esercitano, nell’ambito del Corso di studio, i diritti loro attribuiti dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Partecipano attivamente alle attività del Corso di studio e sono tenuti a un comportamento responsabile.

Art. 5
Requisiti di ammissione

  1. Per essere ammessi al Corso di studi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo in base alle normative vigenti e secondo le modalità del Regolamento didattico di Ateneo.
  2. L’adeguatezza della preparazione iniziale è accertata mediante una prova di ingresso, non vincolante ai fini dell’iscrizione, volta a verificare il possesso delle conoscenze essenziali per frequentare i corsi. La mancanza dei requisiti previsti per il superamento della prova di ingresso costituisce per lo studente un debito formativo le cui modalità di recupero, da soddisfare entro il primo anno di corso, sono indicate dal Dipartimento.

Art. 6
Organizzazione delle attività didattiche

  1. L’organizzazione delle attività didattiche è improntata a criteri di qualità e di efficienza ai principi di efficienza e buona amministrazione.
  2. Le attività didattiche dei docenti sono svolte in conformità con la disciplina di Ateneo e con le normative vigenti.

 
Art. 7
Esami e modalità di verifica

  1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
  2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste per l’anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l’insegnamento, oltre che gli esami delle materie degli anni precedenti a quello al quale sono iscritti.
  3. Gli studenti che entro la sessione estiva abbiano superato almeno tutti gli esami del proprio anno di iscrizione e dei precedenti, meno uno, possono chiedere in Segreteria didattica del Dipartimento di anticipare, a partire dalla sessione autunnale, un esame tra quelli obbligatori dell’anno successivo.
  4. Gli esami a scelta possono essere sostenuti in qualunque momento, a condizione che siano stati superati almeno tre esami obbligatori. Gli esami a scelta possono essere individuati tra gli altri insegnamenti, diversi da quelli obbligatori, impartiti nel corso di studi in Giurisprudenza. È possibile scegliere anche tra gli insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea magistrale dell’Ateneo, a condizione che si tratti di insegnamenti coerenti, per il tipo di contenuti, con gli obiettivi del Corso di studio e del percorso formativo individuale. La valutazione sulla coerenza con tali obiettivi spetta al Presidente del corso di studi, al quale lo studente propone apposita istanza.
  5. Le propedeuticità tra i vari esami sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio.
  6. Le prove possono essere orali, scritte o oppure combinare tali modalità.
  7. Lo studente che sia respinto all’esame non è ammesso all’appello successivo della medesima sessione.
  8. I docenti di insegnamenti di durata annuale possono prevedere lo svolgimento di prove intermedie, ovvero di prove il cui superamento comporta l’esonero di una porzione del programma e una valutazione che incide sulla votazione finale in sede d’esame, a condizione che tali prove si svolgano nel periodo corrispondente alla sessione invernale di esami. Le prove intermedie sono escluse per gli insegnamenti di durata semestrale, all’interno dei quali il docente può effettuare verifiche periodiche non vincolanti ai fini della valutazione finale e svolte con modalità tali da non condizionare il regolare svolgimento delle lezioni di insegnamenti paralleli.

 Art. 8
Altre attività formative

  1. Le altre attività formative sono attività diverse dagli esami che consentono di acquisire 10 crediti. Questi crediti fanno parte dei 300 crediti necessari per concludere il corso di laurea in Giurisprudenza.
  2. Le altre attività formative sono definite dal Consiglio di Corso di studio e includono, tra l’altro, laboratori giuridici, corsi avanzati in lingua inglese, tirocini presso varie istituzioni pubbliche e private, attività esterne riconosciute dal Dipartimento, la stesura di una tesina, una prova di idoneità, viaggi di studio.
  3. Possono essere riconosciute come altre attività formative anche attività professionali e formative esterne all’Università degli Studi della Tuscia, purché adeguatamente documentate, coerenti con il piano di studi dello studente e utili a fornire conoscenze ulteriori rispetto agli esami del piano di studio. L’eventuale riconoscimento è sempre successivo rispetto all’esperienza svolta, chiude un procedimento avviato da una richiesta documentata dello studente e dà luogo all’acquisizione di 10 crediti.

      Art. 9
      Azioni positive

Il Corso di studio promuove la piena partecipazione alle attività didattiche e formative degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o altre difficoltà rilevanti dal punto di vista formativo.

Art. 10
Orientamento e tutorato

  1. Il Corso di studio svolge, nel contesto delle iniziative dipartimentali, un’attività di orientamento presso le scuole secondarie superiori. Tale attività è volta a illustrare i caratteri del corso di studio, a fornire informazioni agli studenti potenzialmente interessati, a stabilire un rapporto positivo tra la formazione delle scuole secondarie superiori e quella universitaria.
  2. L’attività di tutorato orienta e assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, con l’obiettivo di renderli soggetti attivi del processo formativo, promuoverne la frequenza ai corsi impartiti, incentivarne la partecipazione.

Art. 11
Mobilità di docenti e studenti

Il Corso di studio favorisce la mobilità di docenti e studenti. Nel rispetto delle esigenze didattiche e formative del Corso di studio, aderisce ai programmi nazionali, europei e internazionali di mobilita`, agevolando la mobilità dei propri docenti e studenti e mettendo a disposizione dei docenti e degli studenti ospiti le proprie risorse organizzative e didattiche.

Art. 12
Prova finale

  1. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito 279 crediti formativi universitari, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione al corso. I crediti attribuiti dalla prova finale sono 21. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore in Giurisprudenza.
  2. La prova finale consiste nella stesura, sotto la guida di un relatore, di una tesi e nella sua discussione di fronte a una commissione in una seduta pubblica. Le modalità di assegnazione, stesura, consegna e discussione della tesi, nonché le caratteristiche di quest’ultima, sono determinate dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Corso di studio.

 Art. 13
Riconoscimenti

  1. Gli studenti che si trasferiscono al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza provenendo da altri corsi di laurea, dell’Ateneo della Tuscia o di altri atenei, appartenenti alla medesima classe LMG 01 o ad altre classi, comprese quelle ex D.M. n. 509/1999, possono chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di provenienza.
  2. L’organo competente per il riconoscimento dei crediti è il Consiglio di Dipartimento. Quest’ultimo opera in attuazione di regole stabilite dal Consiglio del Corso di studio in Giurisprudenza e valide esclusivamente per l’anno accademico al quale si riferisce la richiesta di iscrizione. Nel definire le regole relative al riconoscimento dei crediti, il Consiglio del Corso di studio persegue l’obiettivo di riconoscere il maggior numero di crediti maturati dallo studente tramite l’istituzione di equivalenze tra insegnamenti. Le regole sui riconoscimenti relative sono stabilite dal Consiglio del Corso di studio entro il 30 giugno dell’anno accademico precedente a quello al quale si riferiscono.

 Art. 14
Qualità

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’Ateneo nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15
Modifiche delle norme del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente, di almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Corso di studio o dei rappresentanti degli studenti.