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Regolamento del corso

Corso di laurea triennale in Scienze Umanistiche (L-10)

Regolamento didattico

 

Approvato in C.di D. il 21.06.2018 - C.d.A. il 31.10.2018 - S.A. il 30.01.2019

 

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento del Disucom, disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di laurea triennale in Scienze Umanistiche-L 10 (di seguito, il Corso di studio).

 

Art. 2

Finalità del Corso di studio

  1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore in Scienze Umanistiche.
     
  2. Il Corso di studio mira a garantire allo studente una formazione interdisciplinare rivolta alle più diverse esigenze della realtà sociale odierna e prevede il raggiungimento di una conoscenza critica dei prodotti culturali nelle varie epoche: le letterature e le lingue, le arti e la storia, il territorio in quanto realtà plasmata dall’uomo.
     
  3. Il corso è strutturato in due curricula (1. 'STUDI LINGUISTICI, LETTERARI E STORICI', 2. LETTERE MODERNE, ARTI, SPETTACOLO') con obiettivi formativi in parte comuni, in parte specifici. In particolare, il curriculum in 'STUDI LINGUISTICI, LETTERARI E STORICI', caratterizzato da una significativa presenza di discipline linguistico-filologiche, letterarie e storiche - dall'età classica a quella contemporanea e relative a culture, civiltà e tradizioni italiane ed europee, punta all'acquisizione di competenze necessarie ad attività professionali nel settore della produzione culturale (figure professionali: operatore culturale, addetto stampa, segretario di redazione, addetto alla comunicazione interna).

    Il curriculum LETTERE MODERNE, ARTI, SPETTACOLO', caratterizzato da una significativa incidenza di discipline letterarie, storico-artistiche e dello spettacolo e lingue e culture moderne, anche di aree extraeuropee, mira a fornire una formazione metodologica generale e conoscenze valide per l'organizza-zione di eventi culturali e artistici, per la promozione del territorio e per l'intrattenimento e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico ed ambientale (figure professionali: operatore culturale; operatore turistico culturale, addetto stampa, segretario di redazione).

 

 

Art. 3

Consiglio del Corso di studio

  1. Il Consiglio del Corso di studio e` composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, nella misura prevista dal Regolamento del Dipartimento, eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, i docenti titolari di insegnamenti del corso che non afferiscono allo stesso, i docenti supplenti e i titolari di un contratto di insegnamento.
     
  2. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, in particolare, l’organizzazione dei corsi, l’orientamento e il tutorato, l’attribuzione di incarichi d’insegnamento tra i docenti afferenti al Consiglio di Corso di studio.
     
  3. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed e` rieleggibile consecutivamente una sola volta.
     
  4. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti periodici previsti dal sistema di autovalutazione dell’università.
     
  5. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle riunioni si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
     
  6. In casi di urgenza, per i quali non è possibile convocare utilmente il Consiglio, o quando si debbano definire le modalità applicative di determinazioni generali adottate dal Consiglio stesso, il Presidente può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell’art. 4, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico.

 

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

  1. Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio, nel cui Consiglio devono essere rappresentati come indicato nell’articolo precedente. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo. Sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento.
     
  2. Le reciproche relazioni tra docenti e studenti devono essere improntate alle norme della buona educazione e a rispettare la normativa vigente.

 

Art. 5

Orientamento e tutorato

  1. Il Corso di studio svolge attività di orientamento presso gli istituti secondari superiori, con l’obiettivo di divulgare l’offerta formativa del Corso di studio. L’attività di orientamento, coordinata dall’Amministrazione Centrale, avviene in collaborazione con gli altri corsi di studio istituiti nel Dipartimento e con gli altri dipartimenti dell’Università degli Studi della Tuscia.
     
  2. Il tutorato è un’attività che ha l’obiettivo di assistere lo studente lungo il suo percorso di studio, incentivare la sua partecipazione alla vita accademica, promuovere la frequenza ai corsi e agevolare il conseguimento della laurea nei modi e nei tempi previsti dagli obiettivi formativi del Corso di studio.
     
  3. La figura del tutor studentesco, costituita dagli studenti iscritti alle lauree magistrali, assume in tale contesto un ruolo rilevante per orientare le scelte degli studenti più giovani, al fine di:
      - fornire informazioni e consigli utili per lo studio;
      - predisporre strumenti per il recupero delle lacune di apprendimento nelle conoscenze e nelle abilità di base;
      - favorire la consapevolezza degli studenti nella elaborazione di un progetto generale di studi;
      - valorizzare gli strumenti necessari per individuare un metodo idoneo ad affrontare lo studio e gli esami;
      - assistere gli studenti nella scelta dell'area disciplinare e del docente per sviluppare una tesi di laurea;
      - fornire supporto di orientamento nell'individuazione dei percorsi di apertura al mondo delle professioni.
     
  4. Le modalità delle attività di orientamento e tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 6

Requisiti di ammissione

  1. Per essere ammessi al Corso di studio è obbligatorio essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e secondo quanto indicato dal Regolamento Didattico di Ateneo. L’adeguatezza della preparazione iniziale è accertata mediante una prova di ingresso, non vincolante ai fini dell’iscrizione, volta a verificare i requisiti di cultura generale e di capacità di comprensione dei testi necessari per frequentare i corsi.
     
  2. Il mancato superamento della prova d’ingresso comporta l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) per i quali lo studente è tenuto a frequentare corsi di supporto specifici, al termine dei quali è prevista una verifica per accertare che le lacune siano state colmate. In caso di mancato superamento della verifica OFA, lo studente è tenuto a frequentare nuovamente i corsi di supporto e non potrà sostenere un esame deliberato dal Consiglio di Corso, e relativo agli insegnamenti di base del 2° anno.

 

Art. 7

Trasferimenti e studenti fuori corso

  1. Lo studente che intenda trasferirsi presso l’Università degli Studi della Tuscia deve presentare la relativa domanda nei periodi indicati dall’Ateneo, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della normativa vigente. In via eccezionale, il Consiglio di Corso di studio può accettare la richiesta di trasferimento oltre i termini stabiliti quando la domanda sia giustificata da gravi motivi, documentati dal richiedente.
     
  2. La domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalla documentazione del percorso formativo seguito nell’ateneo di provenienza e deve indicare chiaramente il percorso che lo studente intende seguire nell’ateneo ricevente. La domanda è esaminata dal Presidente del Consiglio di Corso di studio e dal Consiglio di Dipartimento, che valutano e approvano l’eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente nell’ateneo di provenienza e, di conseguenza, l’anno al quale sarà ammesso.

 

Art. 8

Organizzazione delle attività didattiche

  1. Le attività didattiche dei docenti si svolgono secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo e nella normativa vigente.
     
  2. Il Corso di studio ha durata triennale, è organizzato in semestri e si intende completato quando lo studente ha acquisito 180 crediti formativi universitari (di seguito cfu). Alla formazione di questi crediti concorrono gli esami curricolari, le altre attività formative e la prova finale. L’insieme di queste attività didattiche è definito, secondo modalità stabilite dal Dipartimento e dal Consiglio di corso di studio, nei piani di studio proposti nell’Offerta formativa. L’Ateneo stabilisce il numero di ore di attività didattica (lezione frontale, seminario, laboratorio, ecc.) corrispondente a 1 credito.
     
  3. La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma è consigliata. I docenti possono introdurre programmi diversificati per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, dandone segnalazione nei tempi e nei luoghi indicati dal Dipartimento e dal Consiglio di Corso di studio. Eventuali variazioni rispetto alle indicazioni previste nel programma dovranno essere comunicate dal docente alla Segreteria didattica e dovranno essere immediatamente rese pubbliche.
     
  4. Lo studente deve compilare il proprio piano di studi online sul Portale dello studente all’inizio del primo anno di corso in tempo utile per partecipare alla prima sessione d’esami. Negli anni successivi al primo, lo studente può modificare il proprio piano di studi, nei limiti dell’ordinamento didattico e nei tempi prestabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
     
  5. I piani di studio prevedono esami obbligatori, esami proposti in alternativa tra loro ed esami a scelta dello studente, secondo una distribuzione di CFU indicata nell’Offerta formativa.
     
  6. Come esami a scelta lo studente può optare per ognuno degli insegnamenti attivati nei corsi di laurea triennali del Dipartimento, o comunque attivati nei corsi di laurea triennali dell’Ateneo.
     
  7. Per tutte le informazioni riguardanti gli insegnamenti indicati nei piani di studio come “mutuati”, cioè appartenenti ad altri corsi dell’Ateneo, lo studente dovrà fare riferimento al Dipartimento nel quale gli insegnamenti sono attivati.
     
  8. Chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. L’iscrizione a corsi singoli va effettuata secondo le modalità previste dall’Ateneo.
     
  9. Per accedere alle informazioni sulla didattica dei corsi attivati (orari delle lezioni, programmi, date di esame, ecc.) lo studente dovrà servirsi delle piattaforme informatiche dell’Ateneo, accedendovi con le proprie credenziali. Mediante tali piattaforme lo studente potrà compilare il proprio piano di studi, prenotarsi agli esami, controllare la propria carriera universitaria.

 

 

Art. 9

Esami e modalità di verifica

  1. Gli esami si svolgono con le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e secondo il calendario definito dal Dipartimento.
     
  2. Gli studenti possono sostenere gli esami delle materie previste dal loro piano di studi per l’anno al quale sono iscritti e per le quali si sia concluso l’insegnamento. Possono inoltre sostenere anche esami previsti dal loro piano di studi, ma relativi ad anni di iscrizione precedenti.
     
  3. Le prove d’esame possono essere orali, scritte o laboratoriali o, anche, combinare queste diverse modalità, sulla base delle esigenze didattiche dell’insegnamento. I risultati delle prove d’esame scritte devono essere comunicati agli studenti in tempo utile, per consentire a chi intenda rifiutare la votazione, di potersi iscrivere all’appello successivo.
     
  4. I docenti possono prevedere lo svolgimento di verifiche intermedie non vincolanti ai fini della valutazione finale o, anche, di prove di esonero il cui superamento riduca parte dei contenuti previsti dal programma e dia luogo a una valutazione che incide sulla valutazione finale in sede d’esame. Il docente che decida di avvalersi di verifiche o prove intermedie dovrà curare che queste si svolgano pubblicamente. Il docente deve altresì preoccuparsi di non condizionare il regolare svolgimento delle altre lezioni, e deve comunicare data e orario delle prove alla Segreteria didattica.
     
  5. In ciascuna sessione d’esami, lo studente non può prenotarsi a più di un appello per volta per ciascun insegnamento. Egli può rinunciare a completare l’esame sia durante una prova orale, sia durante una prova scritta o laboratoriale. In tal caso l’esame sarà registrato come “non concluso”, e lo studente potrà ripetere la prova d’esame in un appello successivo.
     
  6. La valutazione delle prove d’esame è in trentesimi; la votazione minima per superare l’esame è 18/30. L’esame con una valutazione inferiore a 18/30 sarà registrato dal docente come “non superato” e lo studente che abbia ricevuto tale valutazione potrà sostenere l’esame solo a partire dalla sessione successiva.

 

Art. 10

Altre attività formative

  1. Le altre attività formative sono costituite dalla Prova finale (obbligatoria) e da attività diverse dagli esami (come: Ulteriori conoscenze linguistiche, Abilità informatiche e telematiche, Tirocini formativi e Ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro), che consentono di acquisire il numero di crediti indicato nell’ordinamento didattico del Corso di studio. L’attribuzione dei crediti al termine di tali attività formative è soggetta ad approvazione da parte del Dipartimento.
     
  2. Le altre attività formative sono definite dal Consiglio di Corso di studio e dal Dipartimento in ciascun anno accademico e comprendono la partecipazione ai diversi laboratori organizzati dal Dipartimento, insieme alla partecipazione a seminari e conferenze organizzate dal Dipartimento. I tirocini curricolari sono effettuati presso gli enti pubblici e privati convenzionati.
     
  3. Il riconoscimento delle altre attività formative è sempre successivo rispetto all’esperienza svolta e viene condotto a compimento mediante una richiesta adeguatamente documentata con attestati specifici da parte dello studente, o dagli Enti convenzionati, che è valutata dal Presidente del Consiglio di corso e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 11

Prova finale e conseguimento del titolo

  1. La prova finale consiste in un elaborato scritto, un progetto o un prodotto multimediale realizzato dallo studente su un argomento anche di natura interdisciplinare, coerente con il percorso del Corso di studio.
     
  2. La prova finale viene svolta secondo le modalità determinate dal Consiglio di Dipartimento, in conformità con le disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e dovrà essere verificata da un Relatore nominato tra i docenti del Corso di studio.
     
  3. La prova finale è discussa oralmente davanti a una Commissione, secondo l’art. 26, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.
     
  4. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110). La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:
      - Valutazione della carriera e del percorso formativo (1 punto in aggiunta alla media se lo studente è in corso; 1 punto in aggiunta alla media se in possesso di certificazione Erasmus);
      - Giudizio del Relatore (max 4 punti);
      - Giudizio della Commissione (max 2 punti).

 

Art. 12

Mobilità internazionale

  1. Il Corso di studio sostiene la mobilità internazionale di studenti e docenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi dell’Unione Europea e internazionali, offrendo supporto organizzativo ed assistenza tutoriale.
     
  2. Il Corso di studio, coordinandosi col Dipartimento, mette le proprie risorse organizzative e didattiche a disposizione di docenti e studenti ospiti nel contesto di programmi di mobilità internazionale.
     
  3. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale potrà richiedere al Consiglio di Corso di Studio il riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero presentando la documentazione necessaria in conformità al Regolamento di Ateneo che disciplina la mobilità degli studenti.

 

Art. 13

Qualità

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e secondo le determinazioni adottate al riguardo dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 14

Norme finali e modifiche al regolamento

  1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo, oltre che alla normativa vigente.
     
  2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Corso di studio. La proposta è discussa nella riunione del Consiglio di Corso di studio successiva alla data di presentazione della stessa, e approvata con le stesse procedure previste per la sua adozione dal Regolamento Didattico di Ateneo.

 

 
 

 

 

 

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