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Regolamento del corso

Corso di laurea magistrale in Filologia moderna (LM-14)

Regolamento didattico

 

D.R. n. 555/19 del 23.07.2019

 

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Corso di studio magistrale in Filologia moderna (LM-14) (di seguito, Corso di studio) in conformità alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento del DISUCOM.

 

Art. 2

Finalità del Corso di studio

1. Il Corso di studio rilascia il titolo di Dottore magistrale in Filologia moderna.

2. Il Corso di studio ha per obiettivo la formazione di laureati magistrali in possesso di competenze di alta professionalità relative all’analisi mediante adeguati strumenti critici della produzione culturale italiana ed europea anche in vista della promozione della vita culturale. Per una dettagliata articolazione degli obiettivi formativi e delle competenze la cui acquisizione costituisce il riferimento centrale del processo formativo si rimanda alla Guida dello studente DISUCOM, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

 

Art. 3

Organi del Corso di studio

1. Sono organi del Corso di studio:

a) il Consiglio del Corso di studio;

b) il Presidente del Corso di studio.

2. Il Consiglio del Corso di studio è composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato che afferiscono al Corso di studio (docenti referenti come indicato nella SUACdS) e da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, eletta in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute del Consiglio del Corso di studio, senza diritto di voto, docenti non referenti con incarichi didattici nelle materie comprese nell’OFF.F erogata dal Corso di studio, ivi compresi supplenti e titolari di contratto, fatte salve le limitazioni contemplate nell’art. 6 del Regolamento DISUCOM.

3. Per la convocazione del Consiglio di Corso di studio, la validità delle sedute, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle adunanze si osservano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

4. In casi di urgenza, o qualora ne ravvisi comunque l’opportunità, il Presidente ha facoltà di procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto dell’art. 4, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo e delle relative delibere attuative del Senato Accademico. Per il corretto svolgimento della seduta telematica, la convocazione deve indicare con precisione l’oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio, l’intervallo di tempo entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto, e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Presidente dovrà riferire ai componenti del Consiglio gli esiti della consultazione.

5. Il Consiglio del Corso di studio esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Presenta proposte al Consiglio di Dipartimento su ogni materia di specifico interesse del Corso di studio, tra cui, in particolare, l’organizzazione dei corsi, l’orientamento e il tutorato, la distribuzione dei carichi didattici tra i docenti afferenti al Consiglio del Corso di studio, l’attribuzione di incarichi di insegnamento. Esercita i compiti ad esso delegati in materia di didattica dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso Consiglio di Dipartimento per l’esercizio della delega e coerentemente con il coordinamento e il controllo svolti dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Corso di studio può deliberare l’istituzione di commissioni con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

6. Il Presidente del Corso di studio è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno dell’Università degli Studi della Tuscia che compongono il Consiglio del Corso di studio ed e` rieleggibile consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente del Corso di studio rappresenta il Corso di studio, convoca e presiede il Consiglio del Corso di studio, dà seguito alle sue deliberazioni. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla normativa vigente; ha la responsabilità e il coordinamento degli adempimenti previsti dal sistema di autovalutazione dell’università. Può nominare un Vicepresidente scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio di corso di studio. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

 

Art. 4

Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti hanno diritto a un’organizzazione e a una qualità delle attività formative adeguate alla natura e agli obiettivi formativi del Corso di studio. Esercitano i diritti che vengono loro riconosciuti dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla restante normativa vigente. Sono parte attiva del Corso di studio e sono tenuti a osservare un comportamento responsabile all'interno delle aule e dei laboratori e negli spazi comuni del Dipartimento. Hanno diritto di riunirsi periodicamente in assemblea, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Generale di Ateneo.

 

Art. 5

Requisiti di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in FILOLOGIA MODERNA devono essere in possesso di una delle lauree triennali appresso specificate (D.M. n. 270/04) oppure di laurea triennale ex D.M. n. 509/99 equipollente a una delle predette lauree oppure di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Le lauree che consentono l'accesso sono: L1 Beni Culturali, L3 Discipline delle arti figurative, musica, spettacolo, moda; L5 Filosofia; L6 Geografia; L10 Lettere; L11 Lingue e Letterature; L12 Mediazione linguistica; L15 Scienze del Turismo; L19 Scienze dell'educazione e della formazione; L20 Scienze della Comunicazione; L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L40 Sociologia; L42 Storia. È facoltà del Presidente, sentito eventualmente il Consiglio, permettere l’accesso allo studente in possesso di altra laurea triennale del nuovo ordinamento, fermo restando il possesso (o l’acquisizione programmata secondo le modalità vigenti) dei requisiti curriculari e ferma restando la necessità dell’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Inoltre, per accedere alla LM-14 bisogna avere i seguenti requisiti curriculari, consistenti in un minimo di 16 CFU nei SSD delle Scienze filologiche e linguistiche (ivi compresi gli insegnamenti con titolatura Lingua o Lingue) e 16 CFU nel campo delle Letterature. Detti CFU possono essere acquisiti mediante corsi singoli, ma l’acquisizione deve essere realizzata entro e non oltre la data effettiva di iscrizione.

2. Il Corso di Laurea Magistrale è ad accesso libero.

3. L'adeguatezza della preparazione (ovvero l'effettivo possesso delle conoscenze e competenze pregresse nei settori specifici della classe - settori linguistici, filologici e letterari) viene verificata tramite colloquio svolto davanti ad una Commissione nominata dal Consiglio di Corso. Il colloquio è obbligatorio. Sul sito di Ateneo verrà reso noto il calendario dei colloqui che si svolgeranno comunque nei primi mesi dell’anno accademico.

4. Il Consiglio di Corso di Studio può stabilire, previa procedura di valutazione culturale della carriera pregressa, con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati, l'iscrizione al Corso di studio di candidati in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento: a) Lettere; b) tutti quelli con denominazione Lingua- o Lingue- così come registrati nella colonna 1 della tabella di cui agli atti ministeriali del MIUR.

 

Art. 6

Orientamento e tutorato

1. Il Corso di studio, in collaborazione con i Corsi di studio del Dipartimento e dell’Ateneo in generale, svolge le seguenti attività: a) informa gli studenti dei corsi triennali dell’Ateneo sulle caratteristiche del Corso stesso e sulle prospettive che offre; b) svolge sul territorio e online, secondo le proprie possibilità, attività di informazione e promozione; c) è a disposizione dei potenziali studenti per informazioni e orientamento.

2. Il Corso di studio svolge costantemente attività di tutorato in ingresso, in itinere e in uscita con l’obiettivo di assistere lo studente lungo tutto il suo percorso, incentivarne la partecipazione alla vita accademica e agevolare il conseguimento della laurea magistrale nei modi e tempi previsti dagli obiettivi formativi.

3. Per le modalità delle attività di orientamento e tutorato valgono le disposizioni vigenti e le eventuali determinazioni assunte dal Consiglio.

 

Art. 7

Trasferimenti e riconoscimento crediti pregressi

1. Gli studenti che chiedono il trasferimento da altro Corso di studio, di questa o di altra università, potranno chiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei CFU già acquisiti dallo studente con l’equiparazione di massima di tutti gli insegnamenti all’interno di uno stesso SSD. Sarà inoltre presa in considerazione la possibilità di riconoscimento del maggior numero di CFU maturati dallo studente tramite l’istituzione di equivalenze tra insegnamenti. Ulteriori CFU acquisiti in discipline che non siano inserite nei piani di studio ma risultino coerenti con il nuovo corso di studio potranno essere riconosciuti se presenti tra le Attività affini e integrative (vedi RAD).

3. Lo studente in possesso di laurea quadriennale pre-D.M. n. 509/99 ha diritto in caso di congruenza con gli esami del Corso di studio nei termini sopra definiti al riconoscimento di CFU fino a un massimo di 12 per esame, riconoscibili secondo l’economia generale del processo di equiparazione.

4. Lo studente in possesso dei requisiti di accesso che sia anche in possesso di una o più lauree magistrali o di altri CFU acquisiti a livello di istruzione superiore può chiederne il riconoscimento a condizione che ottenga l’assenso del Presidente, sentito eventualmente il Consiglio, nonché il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Resta sempre necessaria l’osservanza delle relative disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.

 

Art. 8

Organizzazione delle attività didattiche

1. L’ordinamento didattico del Corso di studi è organizzato secondo il D.M. n. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della classe LM-14.

2. L’ordinamento didattico è inserito nel portale Universitaly e nel sito del DISUCOM e costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri. Singoli insegnamenti possono essere organizzati su base annuale.

4. L’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei SSD, dei CFU assegnati e della pertinenza al relativo anno di durata normale del corso e di eventuali propedeuticità è riportato sul sito del Dipartimento e nella Guida dello Studente.

5. Tipologia delle forme didattiche. Il Corso prevede una tipologia diversificata di attività formative ed offre nel suo complesso: a) lezioni frontali; b) attività seminariali; c) attività seminariali propedeutiche, di sostegno, e per l’avviamento alla ricerca bibliografica, alla scrittura creativa etc. (tali attività possono eventualmente essere denominate “Laboratorio”); d) attività di laboratorio in senso più stretto, con uso di strumentazione informatica e multimediale, quali:  esercitazioni guidate ed individuali, attraverso l’uso di piattaforme didattiche di autoapprendimento e autoverifica come in primo luogo Moodle, finalizzate a incrementare capacità linguistiche, informatiche, relative all’uso consapevole e interattivo degli strumenti multimediali.

6. La frequenza è vivamente consigliata ma non obbligatoria.

7. Per l’accesso alle informazioni relative alla didattica come pure per gli adempimenti relativi alla propria carriera universitaria lo studente è tenuto a servirsi delle piattaforme informatizzate dell’Università degli Studi della Tuscia.

8. Si considera in corso lo studente che consegue tutti i CFU richiesti dal percorso nell’arco della durata regolare del Corso di studio. Lo studente può optare per un impegno a tempo pieno con durata del Corso in due anni o per un impegno a tempo parziale con diversa durata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’iscrizione degli studenti a tempo parziale.

 

Art. 9

Prove di verifica

1. Per ogni attività formativa è previsto un accertamento finale indispensabile per l’acquisizione dei CFU attribuiti all’attività formativa stessa.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in: a) esami di profitto (orali e/o scritti) con votazione espressa in trentesimi; b) nel campo delle Ulteriori attività formative, prove di idoneità con giudizio positivo/negativo, organizzate secondo modalità adeguate al tipo di abilità da valutare; c) per quanto riguarda le Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, CFU possono essere riconosciuti in base ad attestati qualora sussistano le condizioni specificate all’art. 10, c. 3, lett. c del presente Regolamento.

3. Per ogni tipo di prova di verifica sono ammesse valutazioni in itinere, eventualmente configurabili anche come esoneri, vale a dire con proporzionale alleggerimento della prova finale. Si richiede la massima cura nel provvedere affinché dette prove non rechino nocumento all’andamento generale della didattica del Corso di studio.

4. Esami di profitto. a) Gli esami di profitto possono essere effettuati solamente nei periodi dedicati e denominati sessioni d’esame. Il calendario è deliberato annualmente dal Dipartimento. b) Non sono previste propedeuticità.

5. Per tutto quanto qui non esplicitamente normato si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo.

 

Art. 10

Altre attività formative

1. Tra le altre attività formative che concorrono al conseguimento dei 120 CFU necessari per il conseguimento della Laurea magistrale rientrano: Prova finale; Ulteriori conoscenze linguistiche; Abilità informatiche e telematiche; Tirocini formativi e di orientamento presso enti pubblici e privati convenzionati con l’Ateneo.

2. Le attività comprese sotto la rubrica di Altre attività formative sono regolamentate e monitorate dal Consiglio del Corso di studio e dal Dipartimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente e con le modalità quantitative e qualitative specificate nell’Ordinamento Didattico e nella Guida dello Studente DISUCOM.

3. Tirocini ed altre esperienze professionali e formative. a) Al fine di agevolare l’acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni sono previsti e raccomandati periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni in Italia e all’estero, con cui l’Ateneo abbia precedentemente stipulato rapporti di convenzione. b) La regolamentazione delle attività di cui alla lettera precedente rientra nella regolamentazione delle Altre attività formative di cui ai due commi precedenti e in questo quadro vengono specificate le modalità dell’attività, dell’acquisizione dei CFU e di ogni altro aspetto eventualmente connesso. c) Il Presidente, sentito eventualmente il Consiglio, può proporre al Consiglio di Dipartimento il riconoscimento, sotto la rubrica Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente nonché di esperienze professionali ritenute qualificanti sul piano delle competenze e della formazione e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario.

 

Art. 11

Prova finale e conseguimento del titolo

1. La prova finale prevede la stesura di una dissertazione scritta, eventualmente supportata o corredata da materiali multimediali, su un argomento coerente con gli obiettivi formativi qualificanti del corso di studio. Precondizione per l’effettivo sostenimento della prova finale è l’acquisizione di tutti i CFU contemplati dall’ordinamento (a parte quelli specificamente previsti per la redazione della tesi e la prova finale stessa).

2. La scelta della tematica deve avvenire almeno 6 mesi prima della prova finale.

3. La prova finale consiste nella presentazione, discussione e argomentazione del tema trattato nella tesi davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, della quale debbono obbligatoriamente far parte il relatore e il correlatore della tesi.

4. La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri: tratti di originalità – padronanza della tematica – capacità espositiva – capacità di applicazione di metodologie di ricerca scientifica – autonomia di giudizio – profilo complessivo della carriera dello studente.

5. Per tutto quanto qui non specificamente normato si rimanda alle delibere vigenti assunte dal Dipartimento e all’art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 12

Mobilità internazionale

1. Il Corso sostiene e promuove in base alle proprie possibilità la modalità internazionale di docenti e studenti nel quadro dei programmi riconosciuti dagli organismi internazionali, in particolare da quelli dell’Unione Europea.

2. Lo studente che partecipa a programmi di mobilità internazionale è tenuto a conformarsi, per il riconoscimento dei CFU acquisiti e per ogni altro aspetto della mobilità, alle vigenti disposizioni in materia, generali e di Ateneo.

 

Art. 13

Qualità

Il Corso di studio concorre al sistema di autovalutazione dell’università nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 14

Norme finali e modifiche al Regolamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo nonché agli altri Regolamenti di Ateneo e allo Statuto.

2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere modificate dal Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La proposta è discussa nella prima riunione del Consiglio successiva alla sua presentazione. Le modifiche così approvate restano naturalmente soggette ad approvazione da parte degli organi sovraordinati secondo le disposizioni vigenti.

 

 

 

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