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Accesso civico

(ultimo aggiornamento: 26.01.2021)

Pubblicazione prevista dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013

 

Accesso Civico

Diritto di accesso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013

 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il Direttore Generale,  

direttore.generale@unitus.it 

 

Accesso civico semplice

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Università.

Il diritto è esercitabile da chiunque a prescindere da particolari requisiti di qualificazione. Consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sul sito istituzionale, nel caso in cui sia stata omessa. La richiesta di accesso civico deve essere presentata per posta elettronica  al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP, con l'indicazione dei dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria che non siano stati pubblicati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Modulo di richiesta accesso civico semplice

 

Accesso civico generalizzato (Foia)

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il diritto è stato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il d.lgs. n. 33/2013 ed è in vigore  dal 23 dicembre 2016. Qualunque soggetto interessato, a prescindere da particolari requisiti, può chiedere l’accesso a dati e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Lo scopo della disposizione normativa è diverso da quello della L. 241/1990. Con la modifica al d.lgs. n. 33/2013 l’ordinamento vuole favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." Tuttavia la norma e le linee guida dell’ANAC, adottate con delibera n. 1309 del 28.12.2016, raccomandano il rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5-bis, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013). L’istanza deve identificare i dati e i documenti richiesti   e contenere le informazioni utili a questo scopo. La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello avendo cura di allegare il documento di carta di identità. La richiesta può essere presentata alternativamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio che detiene il dato per competenza. La richiesta può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia documento di identità per posta elettronica o per posta ordinaria. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito; nel caso di rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, è richiesto il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali. In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Modulo di richiesta accesso civico generalizzato

 

 

Registro degli accessi