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Brevetti

L’invenzione brevettabile viene definita come una soluzione originale ad un problema tecnico.

Questa definizione apre la strada ad un insieme di interpretazioni che pongono in contrapposizione la scienza, la tecnica e le scoperte. A tal proposito il codice della proprietà industriale interviene a disciplinare significati e procedure, elencando le varie realtà che non sono considerate invenzioni.
“Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale”.
Potendo effettuare una distinzione tra le diverse tipologie di invenzioni possiamo avere:
  • Invenzioni di prodotto, quando l’invenzione ha ad oggetto un prodotto materiale (uno strumento, una macchina, un composto chimico).
  • Invenzione di procedimento, quando l’invenzione consiste non in un prodotto, ma in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.
  • Invenzioni derivate o derivative, quelle che derivano da una precedente invenzione come le invenzioni di perfezionamento, di combinazione, di traslazione.
  • Invenzioni dipendenti, quando l’invenzione richiede l’uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore.
Non sono invenzioni brevettabili:
  1. le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni;
  2. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
  3. non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse
Un brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
In particolare, il brevetto conferisce al titolare:
  • nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione
  • nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
  • un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà di uso” o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere dall’utilizzo dello stesso altri soggetti.