Burocrazia zero
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Burocrazia zero

(ultimo aggiornamento: 19.06.2017)

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

Burocrazia zero

Sottosezione contenente dati e informazioni ai sensi dell'art. 3, c. 3, D.L. n. 69/2013: "I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato."

Pubblicazione non prevista per le Università.

 

Attività soggette a controllo

Sottosezione contenente dati e informazioni ai sensi dell'art. 37, c. 3-bis, D.L. n. 69/2013 come convertito dalla Legge 98/2013:"... Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma".

Pubblicazione non prevista per le Università.