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Rinuncia agli studi, decadenza, congelamento e ricongiunzione

Rinuncia – Decadenza – Congelamento – Ricongiunzione

 

RINUNCIA AGLI STUDI

 

La volontà di rinuncia agli studi si manifesta collegandosi al Portale dello Studente (Gomp) ed accedendo alla funzione “Rinuncia agli studi”.La   rinuncia   non   dà   diritto   al   rimborso   delle   tasse   versate   edestingue   la   carriera universitaria, con conseguente perdita degliesami universitari. La domanda si intende completa spedendo l’eventuale libretto universitario.L’imposta di bollo di € 16,00 potrà essere assolta in modo virtuale, scaricando il bollettino dal Portale dello Studente. 

Per rinunciare agli studi lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari dovuti fino all’ultimo anno di iscrizione. Inoltre,gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno:1) se la rinuncia avviene entro il 31 gennaio 2021, sono tenuti a versare solo la 1^rata; 2) se la rinuncia avviene dal 1 febbraio 2021 al 31 marzo 2021, sono tenuti a versare la 1^e la 2^rata; 3)  Se  la  rinuncia  avviene  dal  1  aprile  2021  al  31  maggio  2021  gli  studenti  sono  tenuti  al versamento dell’ammontare complessivo delle tasse per l’a.a.2020/21.

La  rinuncia  non  pregiudica  la  possibilità  di  immatricolarsi  nuovamente  allo stesso corso, a  condizione che sia  ancora attivo, o a  un diverso corso di laurea dell’Ateneo, facendosi riconoscere eventuali crediti acquisiti  nella  precedente carriera dal Consiglio di corso di studio che ne verificherà la non obsolescenza. Il riconoscimento di CFU è soggetto a pagamento secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
La rinuncia agli studi comporta il pagamento delle tasse arretrate qualora lo studente  si  iscriva  ad  un  nuovo  corso  di  laurea  nell’anno  accademico successivo,  chiedendo  il  riconoscimento  dei  CFU  conseguiti  nella  carriera, oggetto di rinuncia. Nel caso in cui lo studente si iscriva ad un corso di laurea dopo aver rinunciato ad una precedente carriera da più di un anno accademico, potrà chiedere il riconoscimento dei CFU conseguiti nella carriera, oggetto di rinuncia e sarà tenuto al pagamento di un diritto fisso annuo così stabilito € 200,00 annui fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00. In caso di rinuncia a un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

 

 

DECADENZA

 

La carriera di uno studente si intende decaduta se per 8 anni accademici non viene rinnovata l'iscrizione o se per lo stesso numero di anni non viene sostenuto alcun esame. Lo studente può contattare la Segreteria Studenti per verificare l'eventuale avvenuta decadenza.

 

CONGELAMENTO

 

E' previsto il congelamento, cioè l'interruzione temporanea della carriera usufruendo dell’esonero dal pagamento delle relative tasse universitarie, dello studente, nei seguenti casi:

  • proseguimento degli studi all'estero;

  • iscrizione presso gli Istituti di Formazione Militare fino al completamento dei relativi corsi;

  • frequenza di corsi di Dottorato di ricerca (o altri corsi di specializzazione universitaria)

  • iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità.

All'atto della presentazione della domanda di congelamento Affinché  sia  produttiva  dei  suddetti  effetti,  quando  presenta  la  domanda  di  congelamento  lo studente  deve  essere  in  regola  con  il  versamento  delle  tasse.  Una  volta  congelata,  non  sono ammessi e non possono essere compiuti atti di carriera fino a quando non intervenga una nuova iscrizione.

 

RICONGIUNZIONE

 

Per  riprendere  gli  studi  occorre  effettuare  i pagamenti di  un  diritto  fisso  e  della  tassa  di iscrizione all'anno accademico corrente.

 

Diritto fisso:

Se la ripresa degli studi avviene dopo un anno di interruzione, il diritto fisso dovuto per l'anno di mancata iscrizione è pari a € 320,00; se la ripresa degli studi avviene dopo 2 o più anni di interruzione il diritto fisso dovuto è pari a € 200,00 per anno di mancata iscrizione.

 

Tasse di iscrizione: Contributo omnicomprensivo annuale (1^, 2^e 3^ rata) calcolata secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4.

A fronte del pagamento della prima rata, lo studente che si laurea entro il 28 febbraio 2021, non avrà diritto ad alcun rimborso.

Lo studente con invalidità superiore al 66% non è tenuto ad alcun versamento per gli anni di interruzione  deve,  quindi  effettuare  il  pagamento  della  tassa  di  iscrizione  all’anno accademico corrente (€ 16,00).

Lo studente con invalidità compresa tra il 40% e il 66% ètenuto al versamento della metà del diritto fisso dovuto per l’anno di mancata iscrizione.

 

IMPORTANTE: Possono interrompere la propria carriera per un solo anno, usufruendo del beneficio dell’interruzione minima pagando € 200:

a.gli studenti per l’anno di svolgimento del servizio civile,

b.le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio,

c.gli  studenti  che  siano  costretti  ad  interrompere  gli  studi  a  causa  di  infermità  gravi  e prolungate debitamente certificate.

 

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da più anni e siano in possesso di un reddito ISEE fino a 30.000 euro potranno riprendere gli studi e ricongiungere la propria carriera beneficiandodell’abbattimento del 40% del diritto fisso annuo, pagando a tale titolo la somma di€ 120 anzichéquella di€ 200.

Il periodo   di   interruzione   non   è   preso   in   considerazione   ai   fini   della valutazione del merito di cui al presente regolamento per gli anni successivi al primo. Per il primo anno di iscrizione dopo l’interruzione gli studenti sono collocati in prima fascia di merito.