Rinuncia – Decadenza – Congelamento – Ricongiunzione
RINUNCIA AGLI STUDI
La volontà di rinuncia agli studi si manifesta collegandosi al Portale dello Studente (Gomp) ed accedendo alla funzione “Rinuncia agli studi”.La rinuncia non dà diritto al rimborso delle tasse versate edestingue la carriera universitaria, con conseguente perdita degliesami universitari. La domanda si intende completa spedendo l’eventuale libretto universitario.L’imposta di bollo di € 16,00 potrà essere assolta in modo virtuale, scaricando il bollettino dal Portale dello Studente.
Per rinunciare agli studi lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari dovuti fino all’ultimo anno di iscrizione. Inoltre,gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno:1) se la rinuncia avviene entro il 31 gennaio 2021, sono tenuti a versare solo la 1^rata; 2) se la rinuncia avviene dal 1 febbraio 2021 al 31 marzo 2021, sono tenuti a versare la 1^e la 2^rata; 3) Se la rinuncia avviene dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021 gli studenti sono tenuti al versamento dell’ammontare complessivo delle tasse per l’a.a.2020/21.
La rinuncia non pregiudica la possibilità di immatricolarsi nuovamente allo stesso corso, a condizione che sia ancora attivo, o a un diverso corso di laurea dell’Ateneo, facendosi riconoscere eventuali crediti acquisiti nella precedente carriera dal Consiglio di corso di studio che ne verificherà la non obsolescenza. Il riconoscimento di CFU è soggetto a pagamento secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
La rinuncia agli studi comporta il pagamento delle tasse arretrate qualora lo studente si iscriva ad un nuovo corso di laurea nell’anno accademico successivo, chiedendo il riconoscimento dei CFU conseguiti nella carriera, oggetto di rinuncia. Nel caso in cui lo studente si iscriva ad un corso di laurea dopo aver rinunciato ad una precedente carriera da più di un anno accademico, potrà chiedere il riconoscimento dei CFU conseguiti nella carriera, oggetto di rinuncia e sarà tenuto al pagamento di un diritto fisso annuo così stabilito € 200,00 annui fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00. In caso di rinuncia a un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.
DECADENZA
La carriera di uno studente si intende decaduta se per 8 anni accademici non viene rinnovata l'iscrizione o se per lo stesso numero di anni non viene sostenuto alcun esame. Lo studente può contattare la Segreteria Studenti per verificare l'eventuale avvenuta decadenza.
CONGELAMENTO
E' previsto il congelamento, cioè l'interruzione temporanea della carriera usufruendo dell’esonero dal pagamento delle relative tasse universitarie, dello studente, nei seguenti casi:
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proseguimento degli studi all'estero;
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iscrizione presso gli Istituti di Formazione Militare fino al completamento dei relativi corsi;
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frequenza di corsi di Dottorato di ricerca (o altri corsi di specializzazione universitaria)
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iscrizione ad altri corsi, nei casi in cui sia prevista l'incompatibilità.
All'atto della presentazione della domanda di congelamento Affinché sia produttiva dei suddetti effetti, quando presenta la domanda di congelamento lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse. Una volta congelata, non sono ammessi e non possono essere compiuti atti di carriera fino a quando non intervenga una nuova iscrizione.
RICONGIUNZIONE
Per riprendere gli studi occorre effettuare i pagamenti di un diritto fisso e della tassa di iscrizione all'anno accademico corrente.
Diritto fisso:
Se la ripresa degli studi avviene dopo un anno di interruzione, il diritto fisso dovuto per l'anno di mancata iscrizione è pari a € 320,00; se la ripresa degli studi avviene dopo 2 o più anni di interruzione il diritto fisso dovuto è pari a € 200,00 per anno di mancata iscrizione.
Tasse di iscrizione: Contributo omnicomprensivo annuale (1^, 2^e 3^ rata) calcolata secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4.
A fronte del pagamento della prima rata, lo studente che si laurea entro il 28 febbraio 2021, non avrà diritto ad alcun rimborso.
Lo studente con invalidità superiore al 66% non è tenuto ad alcun versamento per gli anni di interruzione deve, quindi effettuare il pagamento della tassa di iscrizione all’anno accademico corrente (€ 16,00).
Lo studente con invalidità compresa tra il 40% e il 66% ètenuto al versamento della metà del diritto fisso dovuto per l’anno di mancata iscrizione.
IMPORTANTE: Possono interrompere la propria carriera per un solo anno, usufruendo del beneficio dell’interruzione minima pagando € 200:
a.gli studenti per l’anno di svolgimento del servizio civile,
b.le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio,
c.gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.
Gli studenti che abbiano interrotto gli studi da più anni e siano in possesso di un reddito ISEE fino a 30.000 euro potranno riprendere gli studi e ricongiungere la propria carriera beneficiandodell’abbattimento del 40% del diritto fisso annuo, pagando a tale titolo la somma di€ 120 anzichéquella di€ 200.
Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente regolamento per gli anni successivi al primo. Per il primo anno di iscrizione dopo l’interruzione gli studenti sono collocati in prima fascia di merito.