Diritto di accesso
L'accesso agli atti, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è il diritto di ogni cittadino, associazione o persona giuridica di conoscere e di estrarre copia dei documenti amministrativi che lo riguardano, esclusi i casi previsti dalla legge.
Il soggetto deve avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
Il diritto di accesso può essere esercitato:
- in via informale (art. 5 D.P.R. 184/2006) mediante richiesta, anche verbale all'Ufficio competente o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, se non risulti l'esistenza dei controinteressati;
- mediante richiesta formale (art. 6 D.P.R. 184/2006):
- se esistono controinteressati;
- se esistono dubbi sull'identità del richiedente o sulla legittimità della richiesta o o sulla possibilità di permettere l'accesso;
- se il documento non è immediatamente disponibile.
La richiesta scritta può essere presentata, secondo il seguente MODULO, in formato cartaceo o digitale, all'Ufficio competente o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio competente.