Dipartimento di Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)
Regolamento
Approvato nel Senato Accademico del 27.06.2017
Articolo 1
Oggetto della disciplina
Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo della Università degli Studi della Tuscia (di seguito indicato come “Dipartimento”).
Articolo 2
Funzioni, organi e uffici del Dipartimento
- Il Dipartimento è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all’esterno correlate ed accessorie, oltre che delle altre funzioni ad esso direttamente attribuite dalla legge.
- Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio di Dipartimento;
b) il Direttore.
- Il Consiglio può deliberare la istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire a queste commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
- Su proposta del Direttore, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Giunta. La composizione, le competenze da attribuire alla Giunta e la durata del suo mandato sono previste nella delibera istitutiva.
- Sono Uffici del Dipartimento l’Ufficio di Segreteria amministrativa e l’Ufficio di Segreteria didattica.
Articolo 3
Consiglio di Dipartimento
- Il Consiglio di Dipartimento (di seguito Consiglio) ha la composizione e le competenze previste dello Statuto di Ateneo e dalla vigente normativa.
- Gli iscritti a dottorati di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento e i titolari di un contratto di collaborazione ad attività di ricerca afferenti al Dipartimento eleggono un loro rappresentante che dura in carica due anni.
- Il numero dei rappresentanti degli studenti in Consiglio è determinato in 1 unità per ciascun corso di studio del Dipartimento. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità prevista dal Regolamento Generale di Ateneo e durano in carica due anni.
- Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio che afferisce al Dipartimento elegge una propria rappresentanza, che è costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura, e comunque non inferiore a due unità. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.
- Il Segretario amministrativo fa parte di diritto del Consiglio, ma senza diritto di voto.
- Su invito del Direttore possono partecipare alle riunioni del Consiglio, ugualmente senza diritto di voto:(a) il Responsabile della Segreteria didattica; (b) i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l’organizzazione della didattica.
- Il Consiglio delibera, sulla base di un ordine del giorno, su ogni questione attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa vigente.
- Per la convocazione, in via ordinaria o d’urgenza, per la validità delle sedute, per le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva quanto già disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
- Laddove necessario, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dalla delibera attuativa del Senato accademico, indicando le modalità con le quali la seduta sarà svolta.
Articolo 4
Direttore
- Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, che ne determinano anche durata e limiti al suo rinnovo.
- Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati.
- Il Direttore:
a) promuove le attività del Dipartimento;
b) vigila sull’osservanza nell’ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
c) cura i rapporti con gli organi accademici;
d) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche, d’intesa con i Presidenti dei corsi di studio;
e) esercita tutte le altre competenze e funzioni attribuite al Direttore medesimo dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, nonché dalla vigente normativa.
- Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. In caso di impedimento o di assenza del Vice-Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Decano dei professori di prima fascia.
Articolo 5
Commissione paritetica docenti-studenti
- È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dallo Statuto, che ne disciplina altresì funzione e competenza.
- Fanno parte della Commissione paritetica: (a) un docente del Dipartimento in rappresentanza di ogni corso di laurea, nominato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Direttore. I docenti così nominati provvedono ad eleggere tra loro un Presidente di Commissione; (b) un rappresentante degli studenti per ogni corso di laurea, nella persona di coloro che sono rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.
ArtIcolo 6
Consigli dei corsi di studio
- Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva il Consiglio di ciascun Corso di studio afferente al Dipartimento.
- La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di studio (di seguito CCS), nonché le modalità di elezione del suo Presidente, sono definite dal Regolamento didattico di Ateneo. I rappresentanti degli studenti sono in numero di due per ciascun corso di laurea.
- Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del CCS, senza diritto di voto, i docenti non referenti titolari a vario titolo di un insegnamento o di modulo nel relativo corso di studi (docenti interni o docenti a contratto), ad eccezione dei casi nei quali lo stesso CCS tratti questioni relative all’ordinamento didattico del corso, all’attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.
Articolo 7
Amministrazione
- Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati dal Direttore, sentiti il Segretario amministrativo e il Responsabile della Segreteria didattica, per quanto di rispettiva competenza, secondo criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici.
- L'Ufficio di Segreteria amministrativa è costituito dal Segretario amministrativo e dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale e ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e del Dipartimento.
- L'Ufficio di Segreteria didattica è costituito dal Responsabile della Segreteria didattica e dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale e ha il compito di
a) offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti e dei CCS afferenti al Dipartimento in merito alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento (incluso orientamento, tutorato, tirocinio, corsi di perfezionamento, master e dottorato);
b) curare i rapporti con la Segreteria Unica e con gli uffici di Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;
c) curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
Articolo 8
Modifiche al Regolamento
Le proposte di modifica del presente Regolamento, presentate dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, sono discusse dal Consiglio e approvate secondo le modalità e con le maggioranze previste dallo Statuto.