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Regolamento di Dipartimento

Dipartimento di Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM)

Regolamento

 

Approvato nel Senato Accademico del 27.06.2017

 

Articolo 1

Oggetto della disciplina

Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo della Università degli Studi della Tuscia (di seguito indicato come “Dipartimento”). 

 

Articolo 2

Funzioni, organi e uffici del Dipartimento

  1. Il Dipartimento è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all’esterno correlate ed accessorie, oltre che delle altre funzioni ad esso direttamente attribuite dalla legge.
  2. Sono organi del Dipartimento:
       a) il Consiglio di Dipartimento;
       b) il Direttore.
  3. Il Consiglio può deliberare la istituzione di commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici; la composizione e le competenze da attribuire a queste commissioni sono previste nella delibera istitutiva.
  4. Su proposta del Direttore, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una Giunta.  La composizione, le competenze da attribuire alla Giunta e la durata del suo mandato sono previste nella delibera istitutiva.
  5. Sono Uffici del Dipartimento l’Ufficio di Segreteria amministrativa e l’Ufficio di Segreteria didattica.

 

Articolo 3

Consiglio di Dipartimento

  1. Il Consiglio di Dipartimento (di seguito Consiglio) ha la composizione e le competenze previste dello Statuto di Ateneo e dalla vigente normativa.
  2. Gli iscritti a dottorati di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento e i titolari di un contratto di collaborazione ad attività di ricerca afferenti al Dipartimento eleggono un loro rappresentante che dura in carica due anni.
  3. Il numero dei rappresentanti degli studenti in Consiglio è determinato in 1 unità per ciascun corso di studio del Dipartimento. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo le modalità prevista dal Regolamento Generale di Ateneo e durano in carica due anni.
  4. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio che afferisce al Dipartimento elegge una propria rappresentanza, che è costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura, e comunque non inferiore a due unità. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.
  5. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto del Consiglio, ma senza diritto di voto.
  6. Su invito del Direttore possono partecipare alle riunioni del Consiglio, ugualmente senza diritto di voto:(a) il Responsabile della Segreteria didattica; (b) i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l’organizzazione della didattica.
  7. Il Consiglio delibera, sulla base di un ordine del giorno, su ogni questione attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa vigente.
  8. Per la convocazione, in via ordinaria o d’urgenza, per la validità delle sedute, per le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva quanto già disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
  9. Laddove necessario, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dalla delibera attuativa del Senato accademico, indicando le modalità con le quali la seduta sarà svolta.

Articolo 4

Direttore

  1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, che ne determinano anche durata e limiti al suo rinnovo.
  2. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati.
  3. Il Direttore:
       a) promuove le attività del Dipartimento;
       b) vigila sull’osservanza nell’ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
       c) cura i rapporti con gli organi accademici;
       d) assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche, d’intesa con i Presidenti dei corsi di studio;
       e) esercita tutte le altre competenze e funzioni attribuite al Direttore medesimo dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, nonché dalla vigente normativa.
  4. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di prima fascia del Dipartimento. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. In caso di impedimento o di assenza del Vice-Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Decano dei professori di prima fascia. 

 

Articolo 5

Commissione paritetica docenti-studenti

  1. È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dallo Statuto, che ne disciplina altresì funzione e competenza.
  2. Fanno parte della Commissione paritetica: (a)  un docente del Dipartimento in rappresentanza di ogni corso di laurea, nominato dal Consiglio del Dipartimento su proposta del Direttore. I docenti così nominati provvedono ad eleggere tra loro un Presidente di Commissione; (b) un rappresentante degli studenti per ogni corso di laurea, nella persona di coloro che sono rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

 

ArtIcolo 6

Consigli dei corsi di studio

  1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva il Consiglio di ciascun Corso di studio afferente al Dipartimento.
  2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei Corsi di studio (di seguito CCS), nonché le modalità di elezione del suo Presidente, sono definite dal Regolamento didattico di Ateneo.  I rappresentanti degli studenti sono in numero di due per ciascun corso di laurea.
  3. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del CCS, senza diritto di voto, i docenti non referenti titolari a vario titolo di un insegnamento o di modulo nel relativo corso di studi (docenti interni o docenti a contratto), ad eccezione dei casi nei quali lo stesso CCS tratti questioni relative all’ordinamento didattico del corso, all’attribuzione di supplenze, di contratti e di affidamenti.

 

Articolo 7

Amministrazione

  1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati dal Direttore, sentiti il Segretario amministrativo e il Responsabile della Segreteria didattica, per quanto di rispettiva competenza, secondo criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici.
  2. L'Ufficio di Segreteria amministrativa è costituito dal Segretario amministrativo e dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale e ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e del Dipartimento.
  3. L'Ufficio di Segreteria didattica è costituito dal Responsabile della Segreteria didattica e dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale e ha il compito di
       a) offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti e dei CCS afferenti al Dipartimento in merito alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento (incluso orientamento, tutorato,  tirocinio, corsi di perfezionamento, master e dottorato);
       b) curare i rapporti con la Segreteria Unica e con gli uffici di Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;
       c) curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento. 

 

Articolo 8

Modifiche al Regolamento

 Le proposte di modifica del presente Regolamento, presentate dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, sono discusse dal Consiglio e approvate secondo le modalità e con le maggioranze previste dallo Statuto.