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Diritto di accesso

Informazione all’utenza relativa allo stato dei procedimenti e per l’esercizio dei diritti di partecipazione di cui alla Legge 7/8/1990, n.241;

L'accesso agli atti, disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il diritto di ogni cittadino, associazione o persona giuridica di conoscere e di estrarre copia dei documenti amministrativi che lo riguardano, esclusi i casi previsti dalla legge.

Il soggetto deve avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Il diritto di accesso può essere esercitato:

- in via informale (art. 5 D.P.R. 184/2006) mediante richiesta, anche verbale all'Ufficio Competente o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, se non risulti l'esistenza dei controinteressati;

- mediante richiesta formale (art. 6 D.P.R. 184/2006):

   1) se esistono controinteressati;

   2) se esistono dubbi sull'identità del richiedente o sulla legittimità della richiesta o o sulla possibilità di permettere l'accesso;

   3) se il documento non è immediatamente disponibile.

La richiesta scritta può essere presentata, secondo il seguente MODULO, in formato cartaceo o digitale, all'Ufficio Competente o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio Competente.