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Servizi agli studenti con DSA

Benvenuto all'Università degli Studi della Tuscia.

 

L'Ateneo attiva una serie di servizi e di interventi di supporto alle attività di studio e vita universitaria per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. Gli interventi mirano a favorire l'autonomia degli studenti e l'inclusione nella vita universitaria.

La Delegata del Rettore pe rl'inclusione e l'equità condivide le linee strategiche di intervento con i Referenti Dipartimentali per l’accessibilità e l’inclusione.

Prima di iniziare il percorso universitario è opportuno che gli studenti siano consapevoli delle iniziative a supporto dell’assistenza, integrazione e benessere delle persone con DSA.

 

– Quando mi iscrivo all’Università devo consegnare la diagnosi?

 

Per accedere ai servizi forniti dall’Ateneo lo studente deve depositare la propria diagnosi sul Portale dello studente tramite la procedura telematica di iscrizione al corso universitario. È consigliabile richiedere informazioni o un apposito appuntamento al Referente di Dipartimento e/o all’Ufficio dedicato .

 

– Cosa deve riportare la diagnosi affinché venga accettata dall’Università?

 

La diagnosi deve rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011), riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del Dsa e contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l’indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.

 

– Per l’iscrizione all’Università quali sono i certificati validi ?

 

Sono validi i certificati rilasciati dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

Tuttavia, vista la riduzione delle attività degli ambulatori del SSN per l’emergenza Covid 19 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato una circolare in cui invita gli Atenei ad ammettere le richieste dei candidati diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) seppur in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà pienamente ripristinata, l’integrazione della documentazione.

 

– Quali strumenti potrò usare durante il test di ammissione?

 

Secondo quanto previsto nel D.M 477 del 28 giugno 2017, le Linee Guida del MUR allegate alla nota ministeriale n 22102 del 3 agosto 2017 e le Linee Guida CNUDD gli strumenti compensativi concessi durante i test di ingresso saranno i seguenti: richiesta di tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (30% di tempo aggiuntivo a prescindere da specifica richiesta), utilizzo della calcolatrice non scientifica, uso di video-ingranditore del testo e affiancamento di un lettore umano (tutor).

Lo studente dovrà caricare la diagnosi di DSA nella specifica sezione della  procedura di prenotazione al test e selezionare le misure di cui chiede l'applicazione.

 

– Anche nel corso dell’anno accademico è possibile avvalersi di questi strumenti?

 

Per ciò che concerne il resto dell’anno accademico, le Linee Guida del 2011 al punto 6.7 “Gli Atenei” e le linee guida CNUDD del 2014 specificano le misure dispensative e compensative nonchè le modalità di valutazione e di verifica del profitto applicabili durante il percorso universitario.

Nello specifico l’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 prevede che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”.

Le diagnosi presentate successivamente all’iscrizione permettono di poter fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1.

 

- Quali sono le misure dispensative applicabili ?

 

In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative è possibile: considerare la possibilità di

  • suddividere la materia d’esame in più prove parziali;
  • privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte;
  • qualora lo scritto fosse indispensabile, verificare se il formato scelto rappresenti un ostacolo per il ragazzo ed eventualmente proporne un altro (domande a scelta multipla, risposte chiuse ecc);
  • programmare la consegna delle attività scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli studenti senza DSA;
  • prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa (nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare);
  • considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.

 

- E quali gli strumenti compensativi di cui è permesso l'utilizzo ?

 

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, la normativa prevede altresì che gli Atenei debbano consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare gli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso scolastico tra cui: 

  • computer con correttore ortografico e sintesi vocale; 
  • registratore vocale; utilizzo di testi in formato digitale;
  • formulari e tabelle; schemi e mappe concettuali delle unità di apprendimento;
  • calcolatrice non scientifica;
  • materiali didattici in formato accessibile.

 

Tali misure si applicano alle modalità di verifica e di valutazione del profitto?

 

Per ciò che concerne le forme di verifica e di valutazione, con riferimento agli esami universitari, si applicano le misure dispensative e gli strumenti compensativi già sopra descritti (prove orali invece che scritte; uso di personal computer con correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare fino a un massimo del 30% in più oppure riduzione quantitativa; valutazione dei contenuti più che della forma). Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servizi specifici per i DSA che attuino tutte le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, il tutorato e la mediazione con la struttura didattica alla quale afferisce il corso di studio a cui lo studente si è iscritto..

 

– Esiste un PDP anche per l’Università?

 

Non è previsto un PDP in ambito universitario ma è opportuno informare l'Ufficio dedicato di ogni richiesta relativa agli strumenti e alle modalità d’esame. In seguito, sarà lo studente, secondo le modalità previste dall’Ateneo, a parlarne direttamente con il referente di Dipartimento e con i docenti del corso.

 

– Esiste un referente DSA per le didattica?

 

Sì. La mediazione tra studente e docente, infatti, può avvenire anche tramite l’ausilio del referente DSA di Dipartimento,

 

– Se non venissero rispettati i diritti riconosciuti dalle legge a chi  deve rivolgersi lo studente?

 

Al Delegato del Rettore per l’inclusione e l’equità e ai Referenti di Dipartimento. I relativi contatti sono disponibili in questa pagina web

 

I moduli per l'accesso alle misure compensative è dispensative sono pubblicati nella sezione "Modulistica".